Sentenza del 26/11/2019 n. 30770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento n. 26661/RU/2010, con cui l'Agenzia delle Dogane di La Spezia aveva recuperato dazi antidumping sulle importazioni dalla Cina di chiusini in ghisa non malleabile. Il recupero era stato disposto dopo la revoca, da parte della Commissione Europea, dell'esenzione doganale precedentemente concessa agli operatori cinesi, revoca motivata dalla reiterata violazione degli impegni sul prezzo minimo di esportazione. La società sosteneva che la revoca non potesse produrre effetti retroattivi. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'esenzione fosse originariamente subordinata al rispetto di precise condizioni e che la normativa unionale prevedesse espressamente l'applicazione retroattiva dei dazi alle transazioni interessate dalle violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso l'efficacia retroattiva della revoca. Il beneficio doganale era condizionato fin dall'origine al rispetto degli impegni assunti dagli operatori e la violazione comportava l'applicazione retroattiva del dazio alle operazioni pertinenti. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della società perché notificato tardivamente, con conseguente inammissibilità anche della memoria depositata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame anche delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 1212/2005
Ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di determinati pezzi fusi originari della Cina, costituendo la base normativa del prelievo.
Decisione della Commissione Europea n. 109/2006
In caso di violazione dell'impegno è prevista l'applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni.
L'accettazione dell'impegno degli operatori cinesi e dell'esenzione dal dazio era subordinata al rispetto di condizioni, tra cui il prezzo minimo di esportazione e obblighi di trasparenza. La violazione comportava il recupero retroattivo dei dazi.
Regolamento CE n. 268/2006
Per garantire inoltre l'effettivo rispetto dell'impegno è opportuno che gli importatori siano consapevoli che un'eventuale violazione dell'impegno può comportare l'applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni.
Ha previsto l'esenzione condizionata dal dazio per le importazioni fatturate dalle società aderenti agli impegni e ha reso conoscibile agli importatori il rischio di applicazione retroattiva del dazio.
Decisione della Commissione Europea n. 389/2010
Revocare l'accettazione dell'impegno e abrogare la decisione 2006/109/CE. Alle importazioni di tali società relative al prodotto in esame deve pertanto applicarsi il dazio antidumping definitivo stabilito.
La revoca, adottata dopo l'accertamento di violazioni reiterate, ha prodotto effetti risolutivi ex tunc sulle operazioni pertinenti, legittimando il recupero dei dazi.
L'Agenzia ne ha denunciato la falsa applicazione, ma la Corte ha risolto la controversia valorizzando la specifica disciplina unionale del beneficio condizionato e della sua revoca.
Codice di procedura civile, art. 370
Termine di venti giorni per la notificazione del controricorso.
Il controricorso notificato oltre il termine previsto è inammissibile; la relativa sanzione impedisce anche la considerazione delle memorie successive.
Massime di principio
- Quando un'esenzione o un beneficio doganale è concesso sotto condizioni espressamente indicate, la violazione delle condizioni può comportare la revoca del beneficio e il recupero retroattivo degli importi relativi alle operazioni interessate.
- La retroattività della revoca non va valutata soltanto attraverso il principio generale di irretroattività, ma soprattutto verificando la disciplina speciale applicabile, le condizioni originarie del beneficio e l'eventuale previsione preventiva del recupero.
- Se gli operatori e gli importatori sono stati informati fin dall'inizio che la violazione dell'impegno avrebbe comportato il pagamento retroattivo dei dazi, tale conseguenza può essere considerata parte integrante del regime agevolativo accettato.
- In presenza di una disciplina unionale specifica, il giudice deve interpretare il beneficio e la revoca alla luce delle norme e degli atti dell'Unione Europea, senza applicare automaticamente categorie interne sulla successione delle leggi nel tempo.
- Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato entro il termine processuale previsto; la tardività comporta l'inammissibilità dell'atto e, di regola, impedisce di tenere conto delle memorie collegate.
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