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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14927/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo agli anni d’imposta 2013-2016 emesso da un comune nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, limitatamente alle sanzioni; in appello la decisione era stata sfavorevole alla contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che l’avviso fosse carente di motivazione e che non fossero state allegate le delibere comunali richiamate; (2) violazione dell’art. 5-bis del D.L. n. 102/2013, deducendo che la dichiarazione IMU presentata il 29.6.2018 non potesse essere ritenuta tardiva e che, quindi, gli immobili dovessero beneficiare dell’esenzione IMU per gli anni 2013-2016.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha affermato che la motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; inoltre, non devono essere allegati gli atti generali e pubblici, come le delibere comunali, già conoscibili per pubblicità legale. Sul secondo, ha ribadito che per fruire dell’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice è necessario presentare apposita dichiarazione entro il termine di decadenza previsto dalla norma; tale onere formale non può essere sostituito dalla conoscenza di fatto del Comune. L’omessa o tardiva dichiarazione comporta la perdita del beneficio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone i presupposti della pretesa e consente al contribuente di conoscere an e quantum del tributo; l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non conosciuti o non conoscibili, non gli atti generali soggetti a pubblicità legale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione serve a delimitare l’ambito delle contestazioni dell’Ufficio e a consentire una difesa effettiva del contribuente.

  • art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32

    L’allegazione degli atti richiamati in motivazione è richiesta per quelli non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.

  • D.L. n. 102 del 2013, art. 2

    Prevede l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

  • D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis

    Per ottenere il beneficio fiscale il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione entro il termine ordinario, attestando i requisiti e indicando gli identificativi catastali degli immobili; l’onere dichiarativo è condizione necessaria e non surrogabile.

  • art. 14 preleggi

    Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • L’avviso di accertamento tributario è validamente motivato quando indica i presupposti fattuali e giuridici essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di comprenderne l’an e il quantum e di difendersi efficacemente.
  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso non riguarda gli atti generali soggetti a pubblicità legale, che si presumono conoscibili dal contribuente.
  • Nel caso di agevolazioni o esenzioni tributarie, l’onere formale di dichiarazione imposto dalla legge come condizione di decadenza è imprescindibile e non può essere sostituito dalla mera conoscenza di fatto dell’amministrazione finanziaria o dell’ente impositore.
  • Le norme agevolative o esentative vanno interpretate in senso restrittivo, senza ricorrere ad analogia o interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni espressamente previsti.
  • Se il contribuente non adempie l’onere dichiarativo richiesto dalla norma agevolativa entro il termine di decadenza, il beneficio non spetta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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