Cassazione Civile, Ordinanza n. 14927/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo agli anni d’imposta 2013-2016 emesso da un comune nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, limitatamente alle sanzioni; in appello la decisione era stata sfavorevole alla contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che l’avviso fosse carente di motivazione e che non fossero state allegate le delibere comunali richiamate; (2) violazione dell’art. 5-bis del D.L. n. 102/2013, deducendo che la dichiarazione IMU presentata il 29.6.2018 non potesse essere ritenuta tardiva e che, quindi, gli immobili dovessero beneficiare dell’esenzione IMU per gli anni 2013-2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha affermato che la motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; inoltre, non devono essere allegati gli atti generali e pubblici, come le delibere comunali, già conoscibili per pubblicità legale. Sul secondo, ha ribadito che per fruire dell’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice è necessario presentare apposita dichiarazione entro il termine di decadenza previsto dalla norma; tale onere formale non può essere sostituito dalla conoscenza di fatto del Comune. L’omessa o tardiva dichiarazione comporta la perdita del beneficio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone i presupposti della pretesa e consente al contribuente di conoscere an e quantum del tributo; l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non conosciuti o non conoscibili, non gli atti generali soggetti a pubblicità legale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione serve a delimitare l’ambito delle contestazioni dell’Ufficio e a consentire una difesa effettiva del contribuente.
art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
L’allegazione degli atti richiamati in motivazione è richiesta per quelli non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.
Prevede l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-bis
Per ottenere il beneficio fiscale il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione entro il termine ordinario, attestando i requisiti e indicando gli identificativi catastali degli immobili; l’onere dichiarativo è condizione necessaria e non surrogabile.
art. 14 preleggi
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento tributario è validamente motivato quando indica i presupposti fattuali e giuridici essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di comprenderne l’an e il quantum e di difendersi efficacemente.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso non riguarda gli atti generali soggetti a pubblicità legale, che si presumono conoscibili dal contribuente.
- Nel caso di agevolazioni o esenzioni tributarie, l’onere formale di dichiarazione imposto dalla legge come condizione di decadenza è imprescindibile e non può essere sostituito dalla mera conoscenza di fatto dell’amministrazione finanziaria o dell’ente impositore.
- Le norme agevolative o esentative vanno interpretate in senso restrittivo, senza ricorrere ad analogia o interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni espressamente previsti.
- Se il contribuente non adempie l’onere dichiarativo richiesto dalla norma agevolativa entro il termine di decadenza, il beneficio non spetta.
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