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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10922/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado e, in particolare, il diniego di applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 53 della legge n. 689/1981, richiesta già con l'atto di appello. Deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il riconoscimento in primo grado delle circostanze attenuanti generiche sarebbe incompatibile con un giudizio di particolare gravità del fatto e che la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo eccessivo i precedenti penali nel negare la sostituzione della pena. La Cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione di merito, la quale aveva fondato il diniego sulla condotta concreta dell'imputato, sulla conoscenza del sequestro dell'area e dell'ordinanza sindacale, sull'azione compiuta senza autorizzazione e sul complessivo quadro dei precedenti penali, ritenuti sintomatici della non affidabilità del soggetto rispetto all'adempimento delle prescrizioni della pena sostitutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha quindi confermato, sul piano processuale, il diniego della sanzione sostitutiva e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 53 l. 689/1981

    La conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva è rimessa alla valutazione del giudice, che può negarla quando il giudizio prognostico sull'adempimento delle prescrizioni sia negativo.

  • art. 58 l. 689/1981

    La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato

    Il diniego è legittimo se, alla luce degli elementi di fatto e dei precedenti del condannato, emergono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non verranno rispettate.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena, comprese modalità della condotta e personalità dell'imputato, possono essere valorizzati anche ai fini del giudizio sulla sostituzione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice di merito fondi su elementi concreti una prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni da parte del condannato.
  • La presenza di precedenti penali significativi, unitamente alle modalità del fatto e alla personalità desumibile dal casellario, può sorreggere il giudizio di inidoneità della sostituzione alla finalità rieducativa e al reinserimento sociale.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a reiterare contestazioni già esaminate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La concessione delle attenuanti generiche non implica automaticamente la spettanza della sanzione sostitutiva, trattandosi di valutazioni distinte che possono condurre a esiti diversi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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