Cassazione Civile, Ordinanza n. 39925/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IRES, IRAP e altri tributi relativi agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. In primo grado l'atto era stato ritenuto illegittimo; la Commissione Tributaria Regionale, investita dell'appello dell'Ufficio, lo dichiarava inammissibile per asserita mancanza di specificità dei motivi di gravame, con conseguente conferma della decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello conteneva invece censure puntuali e specifiche contro le singole statuizioni della sentenza di primo grado. La contribuente resisteva con controricorso, anche illustrato da memoria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del motivo erariale; la Corte ha respinto tale eccezione, ritenendo il motivo del ricorso sufficientemente chiaro e autosufficiente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che l'appello dell'Ufficio non era generico, poiché dalle trascrizioni dell'atto di appello emergevano critiche precise e puntuali alle statuizioni della sentenza di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione determina inammissibilità dell'appello, ma la disposizione va interpretata restrittivamente; non ricorre l'inammissibilità quando l'atto, pur sintetico, consenta di ricavare inequivocamente la volontà di censurare la decisione di primo grado e gli elementi di specificità anche implicitamente dal complesso dell'atto.
La norma processuale che introduce una causa di inammissibilità va letta restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non può essere dichiarata quando, letta nel suo complesso, l'impugnazione consenta di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza di primo grado, anche se espresse in forma sintetica.
- La specificità dei motivi di appello può risultare non solo da formule espresshe e analitiche, ma anche dal contenuto complessivo dell'atto, comprese premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni, purché emerga inequivocamente la volontà di contestare la decisione impugnata.
- Le norme che precludono l'accesso al merito con sanzione di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente; il giudice deve privilegiare, ove possibile, la tutela dell'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.
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