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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13459/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché sovrapponibili a censure già esaminate e respinte nel merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha dato atto che all'inammissibilità seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20/12/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per una condotta di detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, escludendo la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5. Il ricorso in cassazione riproponeva censure già formulate nei precedenti gradi, contestando sia l'affermazione di responsabilità sia la qualificazione giuridica della condotta, ma senza introdurre profili consentiti in sede di legittimità; la Corte rileva che le doglianze erano meramente riproduttive e già vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali e logiche.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata per la contestata detenzione; la Corte conferma che la condotta è stata correttamente sussunta nella fattispecie e che non ricorre l'ipotesi di lieve entità del comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Ipotesi attenuata/lieve entità espressamente esclusa dai giudici di merito e non superata dalle doglianze difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità quando la decisione impugnata ha già fornito una motivazione coerente, puntuale e priva di manifeste incongruenze.
  • In tema di stupefacenti, la qualificazione della condotta come detenzione punibile ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 può essere confermata ove i giudici di merito abbiano escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza della lieve entità di cui al comma 5.
  • L'inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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