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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32535/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione di un assegno circolare, senza clausola di intrasferibilità, all'ordine di un soggetto beneficiario indicato nel titolo. La società beneficiaria aveva denunciato lo smarrimento del titolo e richiesto l'ammortamento; tuttavia, il titolo era stato poi negoziato e pagato da una filiale della banca indicata come trattaria/pagatrice prima della notificazione del decreto di ammortamento. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria della società attrice, ritenendo negligente la banca emittente per non avere trasmesso la denuncia di smarrimento a tutte le agenzie presso le quali l'assegno era pagabile. La corte d'appello aveva confermato la condanna, aggiungendo che la banca avrebbe dovuto comunicare anche le generalità del soggetto che aveva incassato il titolo. La banca ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 69 e 86 r.d. n. 1736/1933 e degli artt. 1189, 1992 e 2016 c.c., sostenendo che l'obbligo di trasmettere la denuncia di smarrimento o di comunicarla ai soggetti pagatori sorge solo dopo la notificazione del decreto di ammortamento, mentre il pagamento era avvenuto prima; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la responsabilità era stata affermata anche per la mancata comunicazione dell'identità dell'incassante, circostanza non compresa nella domanda originaria; con il terzo, formulato in via subordinata, ha censurato la motivazione e la distribuzione dell'onere della prova in ordine al danno e al nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, in materia di assegno circolare, l'applicazione degli artt. 69 e 86 del r.d. n. 1736/1933 esclude la responsabilità della banca emittente quando il titolo sia presentato all'incasso e pagato prima della notificazione del decreto di ammortamento, salvo prova di dolo o colpa grave del debitore ai sensi dell'art. 1992 c.c., profilo non esaminato dalla corte territoriale. Ha inoltre rilevato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la responsabilità era stata fondata anche sulla mancata comunicazione dell'identità dell'incassante, questione estranea alla domanda introduttiva.

Norme richiamate

  • art. 69 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    primo comma; secondo comma; terzo comma; quarto comma

    In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo può essere richiesta la procedura di ammortamento; il decreto va notificato e pubblicato; il pagamento al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

  • art. 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Le norme sulla procedura di ammortamento degli assegni bancari si applicano, con modificazioni, anche all'assegno circolare.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della liberazione del debitore che paga al possessore del titolo.

  • art. 1992 c.c.

    Il debitore che adempie verso il possessore del titolo è liberato anche se questi non è titolare del diritto, salvo prova di mala fede o colpa grave.

  • art. 2016 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme ritenute violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su fatti o domande non introdotti dalla parte; è stata ravvisata ultrapetizione per avere fondato la responsabilità su una circostanza estranea alla causa petendi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di responsabilità contrattuale e prova dell'inadempimento/danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla risarcibilità del danno-conseguenza.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione della prova.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare, la responsabilità della banca emittente per il pagamento del titolo smarrito non sussiste se l'incasso avviene prima della notificazione del decreto di ammortamento, salvo che sia provata la mala fede o la colpa grave del debitore.
  • La denuncia di smarrimento, di per sé, non è sufficiente a far sorgere un generale obbligo della banca di comunicazione verso tutti i soggetti presso i quali il titolo è pagabile, se la disciplina speciale collega gli effetti impeditivi alla notificazione del decreto di ammortamento.
  • Il giudice non può fondare la condanna su un fatto costitutivo della responsabilità diverso da quello dedotto in domanda, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando la censura riguarda il risarcimento del danno, la decisione deve confrontarsi con l'allegazione e prova del pregiudizio e del nesso causale; la mera affermazione apodittica della responsabilità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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