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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20169/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Premec chiedeva la declaratoria di estinzione della pena per prescrizione ex art. 172 cod. pen. (termine decennale in relazione alla residua pena di 4 anni e 10 mesi), sostenendo che il termine prescrizionale era già decorso. Contestava che l'esecuzione fosse iniziata per effetto dell'arresto avvenuto in Croazia in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) del 12/03/2015, poiché in quella sede non risultò alcuna carcerazione esecutiva (il giudice croato rigettò la custodia cautelare e gli impose solo il divieto di allontanarsi dal comune), e dunque non sussisterebbe né un effettivo inizio dell'espiazione né una sottrazione volontaria all'esecuzione tale da interrompere il corso della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'arresto provvisorio all'estero in esecuzione di un MAE costituisce avvio concreto dell'esecuzione della pena (almeno per il tempo necessario alla convalida/udienza) e che la successiva rimessione in libertà, se seguita da condotte idonee a rendere il soggetto irreperibile o a eludere l'espiazione (comportamenti assimilabili alla latitanza/sottrazione volontaria), determina la ricomparsa del termine prescrizionale ex novo ai sensi dell'art. 172, comma 4. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 46387/2021 e seguenti) e la più recente precisazione (Sez. 1 n. 10979/2022, Di Marzio) a sostegno di questa conclusione. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna di Premec al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena

    La Corte interpreta il comma 4 nel senso che il termine prescrizionale inizia normalmente dall'irrevocabilità, ma si interrompe e ricomincia laddove l'esecuzione sia effettivamente iniziata e il condannato successivamente si sia volontariamente sottratto all'espiazione; un arresto provvisorio all'estero per MAE può costituire l'inizio dell'esecuzione e la successiva liberazione può integrare la sottrazione volontaria se seguita da condotte elusive.

  • art. 16 Convenzione europea di estradizione (Parigi, 1957)

    Richiamata come principio di cooperazione internazionale, ma la Corte rileva che le sue disposizioni non precludono l'individuazione dell'arresto estradizionale quale inizio dell'esecuzione della pena rispetto al rapporto tra il condannato e lo Stato italiano.

  • art. 722 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di estradizione o consegna; la Corte osserva che la disciplina procedurale non smentisce l'individuazione dell'arresto estradizionale come inizio dell'esecuzione quando la richiesta è collegata a titolo esecutivo.

  • art. 296 cod. proc. pen.

    La nozione di "latitante" ai fini dell'esecuzione è richiamata: chi si sottrae alla cattura o non si sottopone all'espiazione, anche dopo scarcerazione in sede estera, può essere considerato latitante e dunque responsabile di una sottrazione volontaria all'esecuzione.

  • Cass. Sez. U. n. 46387/2021 (Scott Uhuwamangho)

    Ha stabilito il principio che l'arresto estero disposto per consegna può essere considerato inizio dell'esecuzione e che il successivo comportamento del condannato può integrare la sottrazione volontaria; la decisione è stata assunta dalle Sezioni Unite e fatta poi oggetto di successive precisazioni.

  • Cass. Sez. 1 n. 10979/2022 (Di Marzio)

    Ha precisato che, nel caso di arresto provvisorio all'estero per procedura estradizionale collegata a titolo esecutivo, la scarcerazione e la successiva sottrazione all'espiazione fanno decorrere il termine prescrizionale dal giorno della scarcerazione, poiché il soggetto si è volontariamente sottratto all'esecuzione già iniziata.

Massime di principio

  • L'arresto all'estero in esecuzione di un MAE collegato a titolo esecutivo può costituire l'inizio concreto dell'esecuzione della pena, anche se la detenzione estera si risolve con una scarcerazione.
  • La successiva rimessione in libertà dopo arresto estero può configurare una "sottrazione volontaria all'esecuzione" (assimile alla latitanza) se il condannato non si sottopone poi all'espiazione e adotta comportamenti elusivi; ciò comporta la rinnovazione del termine prescrizionale ex art. 172, comma 4.
  • Per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione il ricorrente deve provare che non siano intervenuti eventi idonei ad interrompere o a far ricominciare il termine (es. arresto esecutivo, sottrazione volontaria).
  • Le norme e le regole procedurali internazionali (convenzioni di estradizione o norme procedurali straniere) non impediscono che, ai fini del rapporto tra il condannato e lo Stato italiano, si consideri l'arresto estradizionale come inizio dell'esecuzione.
  • Il giudice dell'opposizione non è vincolato dalla motivazione precedente del giudice di primo grado e può confermare la decisione anche con un diverso percorso argomentativo, purché motivato; quindi decisioni precedenti non impediscono riesami basati su elementi nuovi o diversa valutazione degli atti.
  • In pratica, in casi analoghi è importante acquisire e documentare gli atti esteri (verbali d'arresto, provvedimenti di convalida, provvedimenti di scarcerazione, eventuali prescrizioni violate) per dimostrare se e quando l'esecuzione è iniziata e se è intervenuta una sottrazione volontaria.

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