Cassazione Civile, Ordinanza n. 16142/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva agito in primo grado davanti al Tribunale di Roma contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo di aver conseguito nel 1992 un diploma di specializzazione post lauream in medicina senza percepire alcuna remunerazione durante il corso. Sosteneva che la direttiva europea sulla remunerazione degli specializzandi medici imponesse agli Stati membri di prevedere tale compenso e che lo Stato italiano avesse tardato ad attuarla, chiedendo quindi il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo prescritto il diritto; la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l'appello. In Cassazione la ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza di inammissibilità per avere la Corte d'appello deciso ex art. 348-bis c.p.c. senza previamente sentire le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che l'ordinanza resa in appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere impugnata nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della cancelleria. Poiché l'ordinanza era stata comunicata l'11 ottobre 2021 e il ricorso era stato notificato solo l'11 aprile 2022, il termine era spirato il 10 dicembre 2021. La Corte ha aggiunto, solo ad abundantiam, che il motivo sarebbe comunque infondato perché le parti avevano avuto la possibilità di svolgere difese nella prima udienza, seppure con trattazione cartolare, così soddisfacendo il requisito del 'sentite le parti'; non occorre inoltre un avviso specifico del possibile ricorso alla decisione ex art. 348-bis c.p.c. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione di inammissibilità dell'appello ai sensi di questa norma presuppone che le parti siano sentite prima della trattazione; non richiede uno specifico avviso preventivo sulla possibile adozione del filtro.
È richiamato come disposizione collegata alla decisione di inammissibilità dell'appello, ma non impone un avviso alle parti circa l'intenzione del giudice di definire il gravame con il filtro.
Il termine breve per impugnare decorre dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria; nel caso concreto è stato ritenuto decorso prima della notifica del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
Ai fini della determinazione del valore della causa, gli interessi si sommano al capitale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. va impugnata nel termine breve di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
- Il requisito del 'sentite le parti' è soddisfatto quando alle parti sia stata concretamente assicurata la possibilità di esporre le rispettive difese nella fase di trattazione, anche in forma cartolare; non è necessario che il giudice preannunci espressamente l'eventuale ricorso al filtro di inammissibilità.
- Non sussiste un obbligo per il giudice d'appello di avvisare specificamente le parti della possibile definizione del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., essendo tale eventualità connaturata alla decisione di prendere in esame la causa per il filtro.
- Ai fini della liquidazione delle spese e della determinazione del valore della causa, il petitum va valutato includendo gli interessi richiesti, che si sommano al capitale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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