Cassazione Civile, Ordinanza n. 25413/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva confermato il rigetto del suo appello contro la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva respinto l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, ma il ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi rilevato l’omesso deposito del ricorso e degli atti necessari, affermando che ciò comporta l’improcedibilità del ricorso, anche su iniziativa del controricorrente che abbia interesse all’iscrizione a ruolo e alla declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., nonostante la costituzione dell’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma nel termine prescritto determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Il potere del controricorrente di chiedere l'iscrizione a ruolo e ottenere la declaratoria di improcedibilità è ricompreso nel più ampio potere di contraddire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di improcedibilità del ricorso per mancato deposito ex art. 369 c.p.c., sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. nel termine di legge comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Il controricorrente, avendo interesse alla definizione del giudizio e alla liquidazione delle spese, può chiedere l'iscrizione a ruolo al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso notificato ma non depositato.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione determina la soccombenza del ricorrente, con conseguente condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
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