Cassazione Civile, Ordinanza n. 23244/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia dell'Agenzia delle Entrate al ricorso per cassazione e della contestuale rinuncia della contribuente alla domanda di rimborso accolta in appello, ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo la compensazione integrale delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente, titolare di un trattamento pensionistico complementare, aveva chiesto all'ente previdenziale il rilascio di una certificazione sul diverso ammontare delle imposte dovute sul trattamento complementare percepito, al fine di presentare all'ufficio fiscale un'istanza di rimborso delle maggiori somme versate. Poiché le amministrazioni non avevano risposto, si era formato un silenzio-rifiuto. La contribuente aveva impugnato tale silenzio avanti la CTP di Roma, ottenendo l'accoglimento limitatamente alle trattenute operate nei quarantotto mesi antecedenti la domanda di rimborso, in applicazione del termine di cui all'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia proponeva ricorso affidato a tre motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso. Prima dell'adunanza, però, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia: l'Agenzia al ricorso per cassazione e la contribuente alla domanda di rimborso accolta dalla CTR, con previsione di spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Richiamato quale base normativa del trattamento pensionistico complementare oggetto della richiesta di certificazione e di rimborso.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come termine per la proposizione dell'istanza di rimborso delle imposte versate in eccedenza; il giudice di merito aveva riconosciuto il rimborso solo per i versamenti relativi ai quarantotto mesi anteriori all'istanza.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione di legittimità, entrambe le parti rinunciano rispettivamente al ricorso e alla pretesa sostanziale oggetto della sentenza impugnata, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di una definizione concordata della controversia e di rinunce reciproche formalmente acquisite agli atti.
- Nel contenzioso tributario in materia di rimborso di imposte indebitamente versate, il termine di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 opera come limite temporale alla ripetizione delle somme, con riferimento ai versamenti effettuati nel periodo utilmente considerato.
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