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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32811/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio possessario relativo a una servitù di passaggio su un fondo. In primo grado era stata riconosciuta la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio pedonale e con mezzi destinati alla coltivazione del fondo; in appello, invece, la tutela è stata riconosciuta con riferimento al transito veicolare in genere, sulla base dell'interpretazione della domanda originaria e delle prove raccolte. Gli eredi della parte soccombente hanno proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione o difformità tra petitum e decisione d'appello; 2) censura sulla valutazione logica secondo cui il transito con autovettura sarebbe un minus rispetto ai mezzi agricoli; 3) deduzione di contrasto con una sentenza penale che avrebbe accertato il transito con vettura; 4) nullità del giudizio per mancata partecipazione di una litisconsorte, questione ritenuta già superata dalla precedente cassazione con annullamento per difetto di contraddittorio; 5) nuova contestazione della valutazione delle prove testimoniali, degli atti notarili e dell'esistenza di un passaggio alternativo; 6) ulteriore doglianza di insufficiente e contraddittoria motivazione; 7) censura sulle spese, trattata come non motivo. I controricorrenti hanno chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva interpretato la domanda come estesa sin dall'inizio al passaggio veicolare in genere, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché miravano, in sostanza, a contestare la valutazione di merito e la ricostruzione delle prove, oppure denunciavano vizi motivazionali non più proponibili nei termini formulati dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; è stato anche rilevato che il contrasto con la sentenza penale era irrilevante, perché fondata su un diverso quadro provvisorio dei provvedimenti possessori. La Corte ha inoltre confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello fosse coerente con il petitum originario interpretato alla luce degli atti introduttivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile, nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica che la sentenza presenti una motivazione esistente, non apparente e comprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la domanda deve essere ricostruita sulla base del suo univoco significato desumibile dagli atti introduttivi; se la decisione di merito è coerente con tale petitum, non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di vizio motivazionale, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove è inammissibile in cassazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della sentenza; non sono più deducibili mere insufficienze o contraddizioni argomentative.
  • Un eventuale contrasto con una decisione penale non è di per sé decisivo se la valutazione del giudice civile si riferisce a un diverso assetto fattuale o a provvedimenti processuali successivamente superati.
  • L'esistenza di un passaggio alternativo non esclude, di per sé, la configurabilità di una servitù di passaggio volontaria né il possesso della corrispondente servitù.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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