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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9469/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma di condanna per quattro rapine aggravate consumate il 28/01/2017. Fraleone ha contestato: errata applicazione dell'aggravante "più persone riunite" rispetto agli episodi minori (capo A, B, D), erronea applicazione dell'aggravante per l'uso dell'arma nel capo C, carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena. Acri ha dedotto: vizio di motivazione sulla propria responsabilità per concorso, mancata prova della consapevolezza di partecipare al reato (era solo alla guida), ingiustificato riconoscimento dell'aggravante delle "più persone riunite" e dell'uso dell'arma, mancata concessione delle attenuanti generiche e inappropriatezza della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito: le rapine sono state unificate per continuazione e le circostanze aggravanti sono state valutate con riferimento all'episodio più grave (capo C), con applicazione di aumenti contenuti per gli altri episodi. Quanto all'aggravante della "più persone riunite", la Corte ha ritenuto che le vittime avessero percepito la presenza del complice (anche perché rimaneva alla guida dell'auto da cui Fraleone saliva e risaliva), aumentando l'effetto intimidatorio. L'uso dell'arma è stato ritenuto provato dalla testimonianza della persona offesa (Fontana) e la Corte ha ritenuto implausibile la ricostruzione difensiva che confondesse pistola e cellulare. Quanto ad Acri, anche se non armato, l'aggravante si estendeva ex art. 59 c.p. per la colpa dovuta alla prevedibilità dell'uso dell'arma. Le attenuanti generiche sono state legittimamente escluse in ragione della reiterazione, dell'abuso di funzione pubblica e della gravità delle condotte; infine la Cassazione ha ritenuto non sussistere vizi di motivazione sulla quantificazione della pena. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda/condanna pecuniaria ritenuta congrua in euro 3.000 (per entrambi).

Norme richiamate

  • art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'aggravante delle "più persone riunite" come sussistente quando la presenza di un complice sia percepita dalla vittima nel luogo e nel momento della violenza/minaccia, anche se il complice resta in posizione defilata (basta la percezione che rafforzi l'intimidazione). Nel reato continuato la valutazione delle aggravanti si effettua con riferimento all'episodio più grave.

  • art. 59 cod. pen.

    L'aggravante oggettiva (uso dell'arma) si estende anche al concorrente non armato quando la sua ignoranza è dovuta a colpa; la prevedibilità dell'uso dell'arma integra la responsabilità del concorrente per colpa ai fini dell'aggravante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva, con congrue ragioni, che gli elementi favorevoli (es. collaborazione, incensuratezza, restituzione) non prevalgono rispetto alla gravità e reiterazione del reato, specialmente in presenza di abuso di funzione pubblica.

  • art. 133 cod. pen.

    Sul trattamento sanzionatorio la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito; la valutazione è corretta se la motivazione non è manifestamente illogica o violativa di legge.

  • art. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamate dalle censure difensive relative al vizio di motivazione e al rapporto tra prova materiale e accertamento psicologico; la Corte ha ritenuto che le doglianze proponessero una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel reato continuato le circostanze aggravanti vanno valutate con riferimento all'episodio più grave (pena base) e gli eventuali effetti sugli altri episodi si riflettono sulla determinazione degli aumenti per continuazione.
  • L'aggravante delle "più persone riunite" richiede che la presenza di più soggetti sia percepita dalla vittima nel momento della violenza/minaccia; anche la presenza del complice all'interno del veicolo da cui il reo opera può essere sufficiente se percepita dalla vittima.
  • La prova dell'uso dell'arma può fondarsi sulla descrizione della vittima; la mera incapacità di riconoscere l'autore non invalida automaticamente la testimonianza se il ricordo di fatti essenziali è ritenuto attendibile.
  • L'aggravante oggettiva (uso dell'arma) si estende anche al concorrente non armato quando la sua non conoscenza del fatto si fonda su colpa: la prevedibilità dell'uso dell'arma integra responsabilità per colpa.
  • La concessione delle attenuanti generiche è discrezionale; il giudice deve motivare positivamente la scelta di concederle e, se le esclude, dàre plausibili ragioni che giustifichino il rigetto, specialmente se il fatto è reiterato o commesso con abuso di funzione.
  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti e della prova: i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle emergenze probatorie senza dedurre vizi di diritto sono inammissibili.

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