Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26133/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Un soggetto che aveva acquistato una casa di abitazione da un comproprietario ha poi appreso che l'edificio insisteva su un terreno in comunione indivisa tra due soggetti, i quali avevano di fatto delimitato le rispettive porzioni. Uno dei comproprietari aveva successivamente alienato la propria quota a terzi; sui beni era stata inoltre iscritta ipoteca da parte dell'agente della riscossione. L'acquirente ha promosso giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione, con trasferimento dell'ipoteca sulla porzione assegnata ai condividenti debitori, domanda accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione di secondo grado con tre motivi, ma il testo dell'ordinanza riporta come decisiva la questione processuale della mancata partecipazione del creditore ipotecario intervenuto in primo grado nel giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario che aveva già spiegato intervento nel giudizio di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero giudizio di secondo grado, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1113 c.c.

    Il creditore ipotecario chiamato nel giudizio di divisione assume la posizione di litisconsorte solo con l'effettivo intervento, e in tal caso la divisione è efficace nei suoi confronti.

  • art. 331 c.p.c.

    Se il creditore iscritto, già intervenuto in primo grado, non è citato in appello, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di scioglimento della comunione, il creditore ipotecario chiamato ai sensi dell'art. 1113, terzo comma, c.c. diventa litisconsorte necessario solo se interviene effettivamente nel processo.
  • Quando un creditore ipotecario è intervenuto nel giudizio di primo grado, la sua mancata citazione nel giudizio di appello impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
  • La mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo ha definito, ed è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpicugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.