Cassazione Civile, Ordinanza n. 26133/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Un soggetto che aveva acquistato una casa di abitazione da un comproprietario ha poi appreso che l'edificio insisteva su un terreno in comunione indivisa tra due soggetti, i quali avevano di fatto delimitato le rispettive porzioni. Uno dei comproprietari aveva successivamente alienato la propria quota a terzi; sui beni era stata inoltre iscritta ipoteca da parte dell'agente della riscossione. L'acquirente ha promosso giudizio per ottenere lo scioglimento della comunione, con trasferimento dell'ipoteca sulla porzione assegnata ai condividenti debitori, domanda accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione di secondo grado con tre motivi, ma il testo dell'ordinanza riporta come decisiva la questione processuale della mancata partecipazione del creditore ipotecario intervenuto in primo grado nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario che aveva già spiegato intervento nel giudizio di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero giudizio di secondo grado, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il creditore ipotecario chiamato nel giudizio di divisione assume la posizione di litisconsorte solo con l'effettivo intervento, e in tal caso la divisione è efficace nei suoi confronti.
Se il creditore iscritto, già intervenuto in primo grado, non è citato in appello, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di scioglimento della comunione, il creditore ipotecario chiamato ai sensi dell'art. 1113, terzo comma, c.c. diventa litisconsorte necessario solo se interviene effettivamente nel processo.
- Quando un creditore ipotecario è intervenuto nel giudizio di primo grado, la sua mancata citazione nel giudizio di appello impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- La mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo ha definito, ed è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
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