Ordinanza n. 2214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che ha respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in particolare, la contraddittorietà della ricostruzione catastale e della qualificazione degli interventi edilizi, l’illogicità della motivazione e il difetto di istruttoria. In primo grado avevano contestato l’erronea individuazione delle particelle catastali interessate dagli abusi, sostenendo anche che alcune aree appartenessero al demanio; l’astratta sanabilità delle opere ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; la natura pertinenziale o di volume tecnico degli interventi ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto; nonché la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In appello hanno inoltre prodotto una perizia asseverata. Il Comune ha chiesto il rigetto, contestando la fondatezza delle censure, l’inammissibilità della perizia prodotta per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., e rilevando che alcune censure di primo grado non erano state riproposte.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha ancora definito il merito dell’appello. Ha ritenuto necessario disporre un’istruttoria integrativa perché risultano controverse e non certe sia la titolarità catastale delle particelle sulle quali insistono le opere, sia l’esatta individuazione e qualificazione dei singoli interventi edilizi. L’istruttoria dovrà verificare la corrispondenza tra particelle catastali e opere contestate, le dimensioni e caratteristiche reali degli interventi, la loro eventuale natura minore, pertinenziale, amovibile o funzionale e di supporto al fabbricato, la possibile realizzabilità in regime di attività edilizia libera e l’eventuale riconducibilità ai titoli edilizi rilasciati dal Comune. Il Comune è stato onerato di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con gli appellanti e di depositare entro quattro mesi una relazione tecnica articolata, corredata dalla documentazione catastale, edilizia, amministrativa e fotografica pertinente. L’ulteriore trattazione è stata rinviata a pubblica udienza da fissarsi con separato decreto.
Norme richiamate
Disposizioni richiamate quale base normativa per l’attività istruttoria del giudice amministrativo.
Richiamato in relazione alla richiesta degli appellanti di svolgimento di una verificazione sulla controversa individuazione delle particelle catastali.
Invocato dal Comune per contestare l’ammissibilità della perizia asseverata prodotta per la prima volta in appello.
Richiamato dagli appellanti con riguardo all’astratta sanabilità degli interventi edilizi; la questione non è stata definita nell’ordinanza.
Richiamato dagli appellanti per sostenere la natura pertinenziale o di volume tecnico delle opere; la questione non è stata definita nell’ordinanza.
Richiamato per la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata definita nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio d’appello relativo a un ordine di demolizione, restano controverse e non adeguatamente accertate la titolarità catastale delle aree e la corrispondenza tra particelle e opere abusive, il giudice può disporre un’istruttoria integrativa prima di decidere il merito.
- Ai fini della qualificazione edilizia delle opere contestate, l’istruttoria deve considerare concretamente la loro esatta individuazione, dimensione, caratteristiche, funzione e amovibilità, verificando anche l’eventuale natura pertinenziale o minore, il regime di attività edilizia libera e la riconducibilità a titoli edilizi già rilasciati.
- Quando l’accertamento tecnico è decisivo e i fatti risultano controversi, il sopralluogo deve essere svolto in contraddittorio con le parti e la relazione tecnica deve essere corredata dalla documentazione catastale, edilizia, amministrativa e fotografica pertinente.
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