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Ordinanza

Ordinanza n. 771/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data 14 ottobre 2025, con cui è stata formalizzata l'esclusione dello stesso dal concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato recante la seguente motivazione ‹‹Ai sensi dell'art. 24 del D.M. 09/09/2022, n. 168, la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7, lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, ha assunto la decisione sopra menzionata alla luce dei requisiti attitudinali previsti e ritenuti indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità››; 2) la deliberazione della commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, stilata in data 14 ottobre 2025, nella parte in cui ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 5 novembre 2025; 3) la scheda di valutazione attitudinale stilata sul conto del ricorrente dal perito selettore in data 13 ottobre 2025, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 5 novembre 2025, nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente ‹‹non compatibile›› con il ruolo per cui concorre; 4) ove occorrer possa, la relazione psicologica stilata sul conto del ricorrente in data 10 ottobre 2025, nella parte in cui non è stata presa adeguatamente in considerazione dalla commissione ai fini della formulazione del giudizio finale, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso gli atti in data 5 novembre 2025; 5) ove occorrer possa, il test 16PF-5 e del questionario PS Inventory effettuati in sede concorsuale e dei relativi esiti, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 5 novembre 2025; 6) tutti i verbali di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità attitudinale del ricorrente; 7) ove occorrer possa e per quanto di ragione, l'art. 15 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui prevede che ‹‹i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso››; 8) ove occorra e per quanto di ragione, il bando con cui è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato; 9) la graduatoria di merito del concorso impugnato, non ancora adottata né formata, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna parte ricorrente; 10) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi di parte ricorrente; quanto ai motivi aggiunti del 19 gennaio 2026, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3.117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente; 2) gli eventuali atti di avvio al corso formativo riguardanti la procedura impugnata, ove esistenti, ad oggi non resi noti dalla procedente, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente;

Giustizia amministrativa202515955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale che non include il ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità attitudinale notificato il 14 ottobre 2025, la deliberazione della commissione, la scheda di valutazione del perito selettore, la relazione psicologica, gli esiti dei test attitudinali, gli ulteriori verbali, le pertinenti clausole del bando e, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria e gli eventuali atti di avvio al corso. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i vizi di legittimità dedotti, ma emerge la contestazione del giudizio di non compatibilità attitudinale e della mancata inclusione nella graduatoria finale. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, depositando la relativa istanza il 16 marzo 2026.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso l'istanza cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura, autorizzando il ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami. La pubblicazione dovrà riguardare sul sito web del Ministero dell'Interno la presente ordinanza, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati. È stato assegnato il termine perentorio di trenta giorni per adempiere, con deposito nei successivi dieci giorni dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Ministero dovrà mantenere online tali contenuti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione di pubblicazione. L'udienza pubblica già fissata al 26 giugno 2026 è stata rinviata al 17 novembre 2026 per consentire il rispetto dei termini a difesa degli intimati. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti, quali controinteressati necessari.
  • Il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, disponendo la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere accompagnata dall'assegnazione di un termine perentorio per la pubblicazione e di un ulteriore termine per il deposito dell'attestazione dell'avvenuto adempimento, con previsione della decadenza in caso di inosservanza.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio richiede la conoscibilità degli atti processuali da parte di nuovi intimati, l'udienza già fissata può essere rinviata per assicurare il rispetto dei termini a difesa.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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