Ordinanza n. 4918/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 14/10/2022 - notificato in data 24/11/2022 - recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, notificato il 24 novembre 2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito dell'udienza camerale istruttoria di smaltimento dell'arretrato, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione e la completezza dell'istruzione. Le parti hanno confermato l'interesse alla decisione e non hanno formulato ulteriori richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti contro il decreto di rigetto.
La decisione
Il TAR ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Non è stata definita la domanda di annullamento del decreto ministeriale, né sono state esaminate questioni di merito o specifici motivi di ricorso. La decisione è stata adottata anche in considerazione degli impegni assunti con il PNRR e del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata quale limite ai rinvii nella trattazione delle cause nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 72-bis c.p.a., per giustificare la necessità di calendarizzare la causa senza differimenti incompatibili con gli impegni PNRR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione; ove l'interesse sia confermato e non siano necessarie ulteriori attività processuali, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito.
- Il differimento della trattazione di una causa inserita nelle udienze di smaltimento dell'arretrato deve rispettare il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a., salvo la sussistenza di eccezionali motivi.
Come è indicizzato
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