Ordinanza n. 4919/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza Italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, ma verifica le condizioni per la calendarizzazione della causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il TAR accerta la persistenza dell'interesse alla decisione, l'avvenuto deposito da parte dell'Amministrazione del fascicolo del procedimento e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Rileva tuttavia che il ricorrente non ha regolarizzato il deposito già richiesto con comunicazione di cortesia e che i documenti allegati sono stati depositati senza rispettare le regole del processo amministrativo telematico, in particolare quanto alla compilazione del foliario e alla specificazione delle norme che devono riflettere il contenuto di ciascun documento.
La decisione
Il TAR non decide il merito dell'impugnazione del diniego di cittadinanza. Accerta che persiste l'interesse alla decisione e che il fascicolo è sufficientemente istruito quanto agli adempimenti processuali essenziali, disponendo la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Al contempo assegna al ricorrente il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per regolarizzare il deposito degli atti secondo le prescrizioni tecniche del processo amministrativo telematico. La decisione è quindi interlocutoria e organizzativa, senza statuizione sulla legittimità del decreto ministeriale impugnato né sulle spese.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'Amministrazione risulta adempiuto secondo quanto prescritto dalla norma.
art. 72-bis c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Il differimento della trattazione deve rispettare il divieto di rinvio previsto dalla disposizione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata insieme all'art. 72-bis c.p.a. quale limite al differimento della trattazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione, l'assenza di ulteriori richieste istruttorie e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico prima di trasmettere il fascicolo per la calendarizzazione dell'udienza di merito.
- La mancata conformità del deposito alle prescrizioni tecniche del processo amministrativo telematico, quali la corretta compilazione del foliario e l'indicazione specifica delle norme corrispondenti al contenuto dei documenti, può giustificare l'assegnazione alla parte di un termine per la regolarizzazione del deposito.
- La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere non comporta la definizione immediata del giudizio quando l'interesse risulta ancora attuale; in tal caso il fascicolo può essere trasmesso per la fissazione dell'udienza di merito.
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