Ordinanza n. 1670/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle due ordinanze di sgombero notificate in data 8 gennaio 2026: la prima, emessa ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011, recante ordine di sgombero dell’immobile sito in Palermo nella -OMISSIS-, identificato al Catasto piano 2 scala B interno 9 censito al NCEU di Palermo al Fg. -OMISSIS-; l’altra, emessa ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011, recante ordine di sgombero dell’immobile sito in Palermo nel Largo -OMISSIS- al piano 4 scala G interno 6 censito al NCEU di Palermo Fg.-OMISSIS-; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali ancorchè non conosciuti dal ricorrente NONCHE’ per la condanna della Agenzia resistente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza dell’adozione e dell’esecuzione del predetto provvedimento di sgombero, ivi compresi: la perdita della caparra confirmatoria versata in forza dei contratti preliminari di compravendita degli immobili; i costi dei lavori edilizi di ristrutturazione eseguiti sugli immobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due ordinanze di sgombero notificate l'8 gennaio 2026, adottate ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, relative a due immobili siti in Palermo, con domanda accessoria di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (agenzia statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, due ordini di sgombero adottati dall’Agenzia con riferimento a immobili siti in Palermo. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivanti dall’adozione e dall’esecuzione degli ordini, comprese la perdita della caparra confirmatoria versata in relazione a contratti preliminari di compravendita e le spese per lavori edilizi di ristrutturazione. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità ulteriori rispetto alla contestazione degli ordini di sgombero e alla prospettazione dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza. In particolare, ha considerato inopponibile alla confisca il titolo esibito dal ricorrente e ha qualificato come vincolato l’ordine di liberazione, escludendo quindi, allo stato cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris necessario per sospendere gli atti impugnati. Il dispositivo non definisce nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa degli ordini di sgombero impugnati; il giudice ha ritenuto l’ordine di liberazione vincolato nel caso esaminato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo la richiesta di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il titolo vantato dal destinatario non è opponibile alla confisca, l’ordine di sgombero dell’immobile confiscato può essere qualificato come attività vincolata dell’amministrazione.
- La non manifesta fondatezza del ricorso, derivante dall’inopponibilità del titolo alla confisca e dalla natura vincolata dell’ordine di liberazione, esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare dell’atto.
- La pronuncia cautelare che respinge la sospensione per carenza di prospettica fondatezza non definisce il merito della domanda di annullamento né la domanda risarcitoria, salvo quanto espressamente statuito.
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