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Ordinanza

Ordinanza n. 769/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza al giudicato risultante dal decreto decisorio n. 1942/2021 Cron. del 27.12.2021, pronunciato dalla Corte di Appello di Roma Sez. Equa Riparazione (V.G. 51392/2021).

Giustizia amministrativa202500249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato risultante da un decreto decisorio di equa riparazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'esecuzione del giudicato derivante dal decreto decisorio n. 1942/2021 della Corte d'Appello di Roma, Sezione equa riparazione. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato una nota dichiarando che il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario verificare se, nonostante l'intervenuto pagamento, persista l'interesse alla definizione nel merito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha dichiarato l'improcedibilità. Ha adottato un'ordinanza istruttoria con cui ha invitato il ricorrente a precisare se persista l'interesse alla decisione, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La segreteria è stata incaricata della comunicazione. La pronuncia si fonda sull'esigenza di accertare le conseguenze processuali dell'intervenuto pagamento, potenzialmente rilevante ai fini della permanenza dell'interesse all'azione di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per l'attività istruttoria e per la verifica della posizione processuale conseguente all'intervenuto pagamento.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice per acquisire il chiarimento necessario sulla persistente attualità dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione comunica o risulta aver eseguito il pagamento dovuto in forza del giudicato, il giudice può richiedere al ricorrente di precisare se persista l'interesse alla definizione nel merito, prima di adottare una pronuncia conclusiva sull'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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