Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38126/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestavano la decisione d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato M.L. per i reati di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. e all'art. 574‑bis cod. pen. La parte civile deduceva che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere assente la giurisdizione/elemento materiale per il 574‑bis considerando la residenza della minore all'estero, sostenendo che il "trattenimento all'estero" integra il reato. L'imputata deduceva, invece, vizio di motivazione e mancata considerazione delle prove (stato di disoccupazione, tentativi di accordo con l'altro genitore, impugnazione civile per la modifica degli oneri di viaggio) e che le condotte contestate erano riconducibili a impossibilità economica e a condotte non fraudolente, per cui mancava il quid pluris richiesto dall'art. 388 (elusione con atti fraudolenti o simulati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della imputata: ha affermato il principio secondo cui il reato previsto dall'art. 388, secondo comma, cod. pen. richiede un comportamento di elusione del provvedimento giudiziario accompagnato da atti fraudolenti o simulati o da comportamenti che dimostrino mala fede; il mero inadempimento per difficoltà economiche non è sufficiente. Valutate le circostanze (tentativi di accordo, impugnazione civile, modifica parziale delle condizioni nel 2017, assenza di condotte fraudolente), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza in relazione all'art. 388, secondo comma (fatto non sussiste). Quanto al ricorso della parte civile relativo all'art. 574‑bis, la Cassazione ha osservato che la condotta contestata si era limitata al mancato adempimento delle visite in Italia e non risultava il tipico "trasferimento/trattenimento" utile a integrare il 574‑bis; inoltre mancavano elementi allegati dalla parte civile per una diversa qualificazione, per cui la doglianza non è accolta.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen., secondo comma

    Il reato si perfeziona nel luogo in cui debbono essere adempiute le prescrizioni del giudice (luogo delle visite) e richiede non il mero inadempimento ma una "elusione" realizzata con atti fraudolenti o simulati o comportamenti di mala fede; il semplice impedimento per ragioni economiche o oggettive non integra il reato

  • art. 574‑bis cod. pen.

    Il reato riguarda il trasferimento o il trattenimento della prole all'estero che impedisce l'esercizio della responsabilità genitoriale nel luogo ove risiede la persona offesa; nel caso concreto il mancato rispetto di visite da compiersi in Italia non è stato ritenuto integrare il 574‑bis in mancanza dell'evento tipico (trattenimento/trasferimento) e di adeguata allegazione probatoria

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamata come possibile esimente/attenuante: le difficoltà oggettive dell'imputata e i tentativi di soluzione concordata rilevano ai fini del dolo e possono concorrere a escludere la responsabilità penale

  • art. 81 cod. pen. (concorso di norme)

    Richiamato in connessione con le imputazioni multiple, come riferimento formale alla fattispecie di concorso di reati/azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Norme procedurali richiamate nella parte introduttiva per la sintesi dei motivi e per la trattazione scritta del procedimento

Massime di principio

  • Il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen. richiede la prova di una elusione vera e propria del provvedimento giudiziario, ossia comportamenti fraudolenti o simulati o in mala fede; il mero inadempimento per ragioni economiche o oggettive non è sufficiente a integrare il reato
  • Chi si trovi in difficoltà economiche nell'ottemperare a provvedimenti di affidamento deve documentare tempestivamente le ragioni (es. stato di disoccupazione, comunicazioni all'altro genitore, tentativi di accordo) e, se possibile, rivolgersi al giudice civile per la modifica delle condizioni: tali atti sono rilevanti anche in sede penale per escludere il dolo
  • Per la configurabilità dell'art. 574‑bis cod. pen. è necessario dimostrare il trasferimento o il trattenimento della minore all'estero in modo da impedire l'esercizio della responsabilità genitoriale nel luogo di residenza; la sola mancata esecuzione di visite previste in un altro Stato non integra automaticamente il reato
  • In casi analoghi è fondamentale acquisire e conservare prova delle comunicazioni tra i genitori, delle iniziative giudiziali civili (impugnazioni, richieste di modifica) e di ogni ricerca di soluzioni concordate: questi elementi possono determinare l'esclusione del dolo e la non configurabilità del reato
  • La qualificazione giuridica delle condotte (art. 388 vs art. 574‑bis) dipende strettamente sia dall'elemento materiale (trasferimento/trattenimento vs mancato consenso/adempimento) sia dall'elemento soggettivo (dolo e mala fede); l'interpretazione giurisprudenziale attuale privilegia la distinzione basata sul "quid pluris" dell'elusione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.