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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06273/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA riguardante un immobile adibito ad albergo. La società proprietaria aveva denunciato una diversa distribuzione degli spazi interni chiedendo la riduzione della rendita catastale; l’Ufficio, invece, aveva ritenuto il cespite di maggior valore e aveva rideterminato la rendita in aumento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia, ritenendo non dimostrata in giudizio la congruità della stima dell’Ufficio, ma al contempo non fondata la riduzione proposta dal contribuente, e aveva quindi ripristinato la rendita originaria. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, denunciando violazione di norme costituzionali e processuali e della disciplina catastale, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto carente la motivazione e la prova dell’atto impositivo senza considerare la relazione di stima e la documentazione tecnica prodotti, e avrebbe comunque reso una decisione intrinsecamente insufficiente o contraddittoria sulla rendita catastale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e vizio motivazionale, senza una netta separazione tra profili di diritto e profili di fatto. Ha inoltre osservato che, sotto la veste della violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della relazione di stima, attività non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata, avendo la CTR spiegato che, pur non essendo possibile verificare la congruità della stima dell’Ufficio per mancata produzione degli elementi richiamati nell’atto, non poteva neppure accogliersi la riduzione della rendita proposta dalla società, perché la mera redistribuzione interna degli spazi non giustificava di per sé una diminuzione della rendita, dovendosi quindi confermare quella originaria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma non ritenuto fondante l'accoglimento del ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma non ritenuto fondante l'accoglimento del ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    la violazione dell'obbligo di motivazione ricorre solo quando le ragioni della decisione siano meramente apparenti, incompatibili o sostanzialmente elise

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella valutazione della Corte

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi specifici e non può contenere la mescolanza di censure eterogenee

  • art. 10 L. 1249/1939

    richiamato come disciplina catastale applicabile alla determinazione della rendita

  • R.D.L. n. 652 del 1939

    richiamato come base normativa della disciplina catastale

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nei principi sull'assenza di prova degli elementi posti a base della stima

  • art. 360 c.p.c.

    non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di motivazione rileva solo in caso di motivazione apparente o mancante

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere proposte in modo chiaro e separato; la commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione rende il motivo inammissibile quando costringe la Corte a ricostruire autonomamente le doglianze.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: la Corte non può rivalutare gli atti, le prove o la stima tecnica, ma solo verificare la coerenza logico-giuridica della motivazione.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la parte non condivida la valutazione delle prove o ritenga più convincenti diversi documenti.
  • In materia di rettifica catastale a seguito di DOCFA, la contestazione sulla congruità della stima richiede che gli elementi tecnici richiamati dall'Ufficio siano effettivamente acquisiti al giudizio, ma la sola variazione interna degli spazi non implica automaticamente una riduzione della rendita.
  • La mera denuncia di una diversa distribuzione degli spazi interni non è, di per sé sola, sufficiente a dimostrare la diminuzione della rendita catastale, se la consistenza del bene resta immutata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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