Cassazione Penale, Sentenza n. 5817/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna in primo grado per il duplice omicidio dei fratelli Girardi e per i reati connessi (detenzione e porto di armi, ricettazione dell'autovettura utilizzata, rapina). Il ricorrente deduce due gruppi di censure principali: (1) nullità e vizio di motivazione per presunta inadeguata valutazione e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 125 comma 3, 546 e 192 c.p.p.), con critica alla tecnica del rinvio "per brevità" alle motivazioni di grado inferiore e alle sentenze irrevocabili; (2) contestazione di svariati aspetti di diritto e di merito: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, errato riconoscimento dell'aggravante della premeditazione (mancanza degli elementi cronologico e ideologico), difetto di valutazione concreta della recidiva, e contrasto tra il riconoscimento dell'aggravante di cui alla legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.) nei suoi confronti e la sua esclusione nei confronti di coimputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte per inammissibilità rispetto a censure che erano un sindacato di merito o non specifiche, e nel merito ha respinto le doglianze fondate sull'insufficiente motivazione. Il Collegio ha ritenuto lecita la tecnica del richiamo per relationem quando la sentenza di riferimento sia congrua e il giudice d'appello dimostri di averne preso conoscenza e di aver rielaborato criticamente i contenuti; ha confermato la legittima valutazione, operata dai giudici di merito, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (applicazione dei criteri di specificità, coerenza, costanza, riscontro reciproco e assenza di persone fonti dirette obbligate all'escussione), ritenendo che le divergenze attengano a elementi circostanziali e non ostino alla valutazione complessiva. Sono state altresì confermate la sussistenza della premeditazione (sulla base di molteplici appostamenti e di una pianificazione con tentativi pregressi), l'applicabilità dell'aggravante di cui alla legge n. 203/1991 nella prospettazione richiesta (finalità di avvantaggiare il gruppo Amato-Pagano e di affermare il controllo territoriale), il rigetto delle attenuanti generiche e la corretta valutazione della recidiva in concreto. In definitiva il ricorso è stato respinto e la condanna (ergastolo con isolamento diurno per un anno e le condanne accessorie) è stata confermata.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di cassazione e i vizi deducibili; la Corte ricorda che non sono ammessi motivi generici o riproposizioni di valutazioni di merito e richiede specificità nella contestazione della motivazione
Regola la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle chiamate; la Corte ricorda i criteri di valutazione (specificità, coerenza, costanza, riscontro reciproco, assenza di accordi fraudolenti) e che divergenze su elementi circostanziali non annullano automaticamente l'attendibilità
Citato dalla difesa per contestare il rinvio per relationem; la Corte afferma che il rinvio è legittimo se il provvedimento di riferimento è congruo, conosciuto dalle parti e il giudice d'appello dimostra di aver meditato criticamente il contenuto richiamato
art. 7 legge 11 luglio 1991 n. 203
Aggravante connotata da finalità di agevolare un'organizzazione di tipo mafioso o simile; qui applicata perché l'omicidio è stato ritenuto finalizzato ad avvantaggiare il gruppo Amato-Pagano e a consolidare il controllo territoriale
Circostanza dell'aggravante che è stata ritenuta assorbita dall'aggravante ex legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1), così come indicato in motivazione
Regole sull'escussione di testimoni e fonti; la Corte richiama che non è sempre prescrittivo escutere la fonte diretta nelle ipotesi di confidenze autoaccusatorie riferite da collaboratori
"Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato": la Corte precisa che la norma riguarda le dichiarazioni rese in contesto procedimentale e non impedisce a collaboratori di riferire confidenze autoaccusatorie ricevute dall'imputato
Regola le facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni nel dibattimento; la Corte osserva che l'imputato può sempre rispondere alle propalazioni che lo chiamano in causa
art. 74 DPR 309/1970
Norma in materia di stupefacenti citata per precedenti penali: la presenza di condanne per reati collegati è stata valorizzata nella valutazione delle circostanze negative (pericolosità, recidiva)
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero dei fatti: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione di merito sono inammissibili o destinati al rigetto.
- Il richiamo "per relationem" ad altre sentenze è legittimo se il giudice dimostra di averne conosciuto e criticamente valutato il contenuto; non è perciò viziato il rinvio automatico quando sia congruamente giustificato.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate anche quando riportino confidenze autoaccusatorie ricevute dall'imputato; tali elementi hanno natura confessoria e possono essere piena prova se valutati positivamente sotto i profili di spontaneità e sincerità.
- Divergenze o imprecisioni tra propalazioni su elementi circostanziali non inficiano automaticamente l'intero impianto probatorio quando esista convergenza sui punti essenziali e manchi prova di intese fraudolente.
- Per contestare la motivazione in cassazione è necessario indicare con specificità in quali parti la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; l'assenza di specificità comporta inammissibilità.
- L'aggravante della premeditazione può essere accertata sulla base di ripetuti appostamenti, preparazione di uomini e mezzi e tentativi falliti precedenti all'esecuzione: ciò prova l'intervallo temporale e la consolidazione del proposito criminoso.
- L'aggravante di tipo mafioso (art. 7 legge 203/1991, oggi art. 416-bis.1) va valutata in relazione alla finalità concreta del fatto: anche se assente per alcuni coimputati in un procedimento diverso, può essere riconosciuta se il fatto è finalizzato ad avvantaggiare un gruppo criminale.
- La recidiva richiede una valutazione concreta: non basta il mero riscontro formale di precedenti penali, occorre verificare se la reiterazione denoti maggiore capacità a delinquere e pericolosità.
- L'omessa menzione di una memoria difensiva nella motivazione costituisce censura valorizzabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra con specificità che l'omissione è idonea a scardinare la completezza o la razionalità del percorso motivazionale.
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