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Sentenza

Sentenza del 15/12/2020 n. 28566 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugna la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado e confermato gli avvisi di accertamento basati su indagine bancaria (somma di versamenti e prelevamenti non giustificati) per gli anni 2003-2007; il ricorso per cassazione deduceva: (i) insufficiente motivazione sulla decisione della CTR (art. 360 c.p.c., n.5); (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n.2 del DPR 600/1973, opponendosi all'interpretazione che i prelevamenti ingiustificati debbano essere automaticamente considerati ricavi imponibili; (iii) omessa motivazione sulla possibilità di considerare ricavi sia i versamenti che i prelevamenti dal conto corrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la pronuncia della Corte Costituzionale n.228/2014, applicabile al caso, ha escluso l'operatività della presunzione relativa ai prelevamenti per i lavoratori autonomi ma non ha inciso sulla presunzione relativa ai versamenti. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2

    La norma crea una presunzione legale collegando movimenti bancari (versamenti e prelevamenti) a ricavi; la Corte ha ritenuto che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.228/2014, tale presunzione rimane operativa con riferimento ai versamenti effettuati dal professionista, mentre l'equiparazione logica tra attivita' imprenditoriale e professionale è venuta meno limitatamente ai prelevamenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 24 settembre 2014, n. 228

    Ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, della parte di normativa che consentiva di presumere automaticamente che prelevamenti ingiustificati dai conti correnti dei lavoratori autonomi fossero destinati all'attività professionale e quindi produttivi di reddito; ha escluso la presunzione circa i prelevamenti nei confronti dei lavoratori autonomi.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5

    art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 e n.5

    Norme invocate come motivi di cassazione per violazione di legge e per insufficiente o omessa motivazione; il Collegio ha ritenuto rilevante la questione costituzionale richiamata e ha disposto la cassazione con rinvio per il riesame alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Massime di principio

  • Distinzione fondamentale: dopo la sentenza Corte Costituzionale n.228/2014, per i lavoratori autonomi i prelevamenti bancari non possono più essere automaticamente presunti come reddito imponibile; la presunzione rimane invece vigorosa con riferimento ai versamenti sul conto corrente.
  • Onere della prova resta a carico del contribuente: per i versamenti il professionista deve fornire prova analitica e documentale dell'estraneità di tali movimenti al reddito imponibile (es. ricevute, fatture, contratti, atti di trasferimento, documentazione di finanziamenti o rimborsi).
  • La semplice perizia tecnica di parte può non essere sufficiente a superare la presunzione; è preferibile documentazione probatoria diretta e analitica che colleghi singoli movimenti alla loro natura (prestiti, rimborsi, trasferimenti tra conti, pagamenti per conto terzi, acquisti di beni strumentali con evidenza contabile).
  • In presenza di accertamento bancario, la difesa deve distinguere tipi di operazioni: giustificare i versamenti (soggetti a presunzione) e documentare la natura dei prelevamenti (che non sono più automaticamente reddituali per i professionisti).
  • Se il giudizio non è ancora definito, è opportuno segnalare e valorizzare l'orientamento costituzionale e la giurisprudenza successiva in sede di appello o impugnazione in Cassazione per ottenere il riesame in diversa composizione.
  • L'ufficio fiscale può comunque ricalcolare il reddito basandosi sui versamenti non giustificati; pertanto, in casi analoghi, concentrare la difesa sulla prova dell'estraneità dei versamenti e sulla congruità del reddito dichiarato.

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