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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04960/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 maggio 2024. Dal testo emerge che il gravame contestava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato la pretesa eccessività della pena, dall'altro la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata dava conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi: l'entità del danno, la reiterazione nel tempo delle condotte distrattive, la particolare intensità del dolo e la personalità dell'imputato. Su tali basi ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per la parte relativa alle attenuanti generiche, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione non illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta dunque ferma, compresa la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Nel testo non è indicato il reato specifico per cui era stato condannato l'imputato; emerge soltanto che si trattava di condotte distrattive reiterate nel tempo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena base, nonché degli aumenti e delle diminuzioni, deve essere sorretta dal riferimento agli elementi ritenuti rilevanti ai fini della personalizzazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la valutazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che confuti puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La censura sulla congruità della pena, se diretta solo a ottenere una diversa valutazione del merito senza evidenziare vizi logici o giuridici, è manifestamente infondata in sede di legittimità.
  • La reiterazione delle condotte, l'entità del danno e la personalità dell'imputato possono costituire elementi idonei a giustificare sia lo scostamento dal minimo edittale sia il diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiParte generale

Testo integrale

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