Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a precetto proposta avverso un atto esecutivo fondato su un titolo giudiziale relativo a somme dovute, comprensive di IVA e connessi oneri condominiali. Il giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva regolato le spese secondo soccombenza virtuale. In appello, le destinatarie del precetto hanno ottenuto la riforma della decisione: il tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione, affermando che il titolo giudiziale includeva la debenza dell'IVA e che non ostava il difetto di fattura; ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni sulla legittimazione attiva e passiva, richiamando la riferibilità del credito a entrambi gli opposti e la responsabilità solidale dei comproprietari per gli oneri condominiali. Contro tale sentenza il coerede del creditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., per asserita inammissibilità dell'appello, non avendo questo investito norme di rango costituzionale, comunitario o principi informatori della materia; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., per mancata considerazione del fatto che il precetto sarebbe stato intimato solo da una delle due opposte e che solo questa avrebbe rinunciato all'intimazione ed era stata condannata alle spese; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per omessa considerazione del contenuto dell'opposizione, che non si sarebbe limitata alla questione IVA ma avrebbe incluso anche la deduzione di estinzione del credito per intervenuto pagamento.
La decisione
La Corte ha anzitutto ritenuto ammissibile il ricorso, poiché la qualità di coerede era stata allegata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio non contestata. Nel merito, ha respinto il primo motivo, affermando che la doglianza sull'ammissibilità dell'appello investiva la violazione di un principio regolatore generale del processo e, dunque, rientrava nell'ambito dell'art. 339, comma 3, c.p.c.; ha aggiunto che la questione era rilevabile d'ufficio in assenza di giudicato interno e che l'appello non è un mezzo a critica vincolata nel senso prospettato dal ricorrente. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto in modo idoneo gli atti e documenti su cui le censure si fondavano, né ne aveva indicato con precisione la collocazione processuale e fascicolare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dei principi regolatori generali del processo può legittimare il controllo in appello nei limiti previsti dalla norma richiamata.
La doglianza sull'inosservanza di un principio regolatore generale del processo rientra nell'ambito delle impugnazioni consentite e non è preclusa dal carattere non vincolato dell'appello come prospettato dal ricorrente.
La Corte non affronta nel merito la censura per difetto di interesse, ritenendola assorbita dall'inammissibilità della doglianza per carenza di specificità.
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa considerazione del contenuto dell'opposizione non può essere esaminata se non sono riportati specificamente gli atti processuali rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurli adeguatamente e senza indicarne puntualmente la collocazione e la provenienza nel fascicolo.
La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso giustifica l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non indica con precisione dove tali atti siano reperibili nel fascicolo di causa.
- La violazione delle norme che regolano la soccombenza virtuale può essere denunciata come violazione di un principio regolatore generale del processo e, in tal caso, rientra nell'ambito dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione proposta da chi agisce quale coerede può essere riconosciuta quando la qualità ereditaria sia allegata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio non contestata dalla controparte.
- La mancanza di specificità del ricorso per cassazione non è sanata da richiami generici agli atti di merito o da trascrizioni parziali, occorrendo una puntuale indicazione degli elementi su cui la censura si fonda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →