Cassazione Penale, Sentenza n. 35291/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga della sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis. Il ricorrente censura violazione di legge (art. 41-bis) e vizio di motivazione apparente: sostiene che gli elementi a fondamento della proroga erano generici o smentiti dagli atti (detenzione dal 2010, assenza di notizie di operatività personale recente, assenza di incriminazioni successive, parere neutro della DDA del 28/12/2023, condotta carceraria regolare) e che il Tribunale si è limitato a riprodurre acriticamente il decreto ministeriale senza verificare la persistenza attuale della capacità di mantenere o riprendere contatti con il sodalizio criminale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficiente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha sottolineato il ruolo di vertice del ricorrente nel clan "Ascione-Papale" (accertato giudizialmente), la perdurante operatività del sodalizio attestata da note della DNA e della DDA di Napoli (sebbene non riferite direttamente al ricorrente), e l'assenza di elementi di dissociazione emersi dai colloqui con la DNA. La Corte ha confermato che l'accertamento richiesto dall'art. 41-bis è prognostico e può fondarsi sui precedenti giudiziari e sulle risultanze informative circa la persistenza dell'organizzazione; ha escluso che le censure fossero idonee a dimostrare l'apparenza della motivazione. In conseguenza ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
«elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"; "capacità» di mantenere i collegamenti
L'art. 41-bis autorizza misure detentive speciali anche sulla base di una valutazione prognostica (non richiesto un accertamento di responsabilità penale con grado di certezza). Per la proroga va verificata la persistenza della "capacità" di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, valutando elementi quali ruolo nel sodalizio, ampiezza delle relazioni, perdurante operatività dell'organizzazione, nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario ecc.; il decorso del tempo da solo non esclude tale capacità.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione censurati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate e non sussistente la violazione dedotta.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- L'art. 41-bis è applicabile anche in via prognostica: non è richiesta la prova certa di collegamenti esterni, ma la ragionevole previsione della loro sussistenza sulla base di elementi multipli (ruolo, relazioni, operatività dell'organizzazione).
- Per ottenere l'annullamento o la revoca di una proroga 41-bis è necessario fornire elementi concreti, specifici e aggiornati che dimostrino la cessazione della capacità di collegamento con la criminalità organizzata (es. prova di dissociazione, inattività comprovata del sodalizio, valutazioni favorevoli dell'autorità giudiziaria competente).
- Il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente basare la proroga anche su risultanze informative e investigazioni che attestino la perdurante operatività del clan, anche se non riferite direttamente a condotte recenti del singolo detenuto.
- La semplice buona condotta carceraria o il mero decorso del tempo non sono, di per sé, elementi sufficienti a escludere la "capacità" di mantenere collegamenti con l'organizzazione.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sull'apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale è limitato: verifica la correttezza della motivazione e la legittimità dell'applicazione della norma, non ridiritto sostanziale dei fatti.
- Quando si propone reclamo/ricorso, le censure generiche o meramente contraddittorie rispetto alla motivazione del provvedimento sono destinate a non avere successo; è necessario controvalutare specificamente i dati assunti a fondamento della proroga.
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