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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41952/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione della pena (2 anni, 11 mesi, 28 giorni) sostenendo che la sentenza del 10/11/2011 era incorsa nell'improcedibilità ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998 perché egli era stato espulso prima della citazione diretta a giudizio. Ha dedotto inoltre vizio di motivazione per il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il condannato consapevole della pendenza del procedimento (essendo stato informato solo di atti di "fase preliminare") e ha contestato l'effettività del rapporto con il difensore di fiducia, insistendo sul fatto che la causa di improcedibilità deve essere accertata d'ufficio e che l'espulsione richiede nulla osta giudiziario che renderebbe nota la condizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo l'esecuzione dell'ordine di espulsione causa sopravvenuta di improcedibilità ex art. 13, comma 3-quater d.lgs. 286/1998, le cause di improcedibilità devono essere dedotte in fase di cognizione e, una volta formatosi il giudicato, non possono essere invocate nel procedimento esecutivo. Il giudice dell'esecuzione è limitato a verificare l'esistenza del giudicato e la regolarità formale del titolo di esecuzione, non potendo sindacare questioni proprie della fase di merito. La sentenza ricorda i rimedi del condannato contumace (restituzione del termine secondo l'art. 175 c.p.p. nel testo applicabile all'epoca; eccezione di titolo ai sensi dell'art. 670 c.p.p. per omessa notifica dell'estratto contumaciale) e applica la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998

    L'esecuzione dell'ordine di espulsione opera come causa sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale; tuttavia, tale causa, se non fatta valere in sede di cognizione prima del giudicato, non è sindacabile nel procedimento esecutivo, dove si verifica solo l'esistenza e la validità formale del titolo esecutivo.

  • art. 175 cod. proc. pen. (testo applicabile all'epoca)

    Consente al condannato contumace, nelle condizioni previste dalla norma, di chiedere la restituzione del termine per proporre impugnazioni; è il rimedio idoneo per chi non ha potuto partecipare al giudizio per essere stato contumace.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Permette al soggetto interessato di sollevare, in sede di esecuzione, una questione sul titolo esecutivo (per esempio per omessa notifica dell'estratto contumaciale), così contestando la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione.

  • art. 161, comma primo, cod. proc. pen.

    Norma relativa al verbale di identificazione e all'elezione di domicilio; eventuali nullità connesse a questi adempimenti possono incidere sulla validità della notifica e quindi sul titolo esecutivo, rilevabili nei rimedi convenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in Cassazione se il ricorso è rigettato; qui è stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La causa di improcedibilità derivante dall'espulsione opera ma deve essere fatta valere in sede di cognizione prima che il giudicato si formi; dopo il giudicato non può essere fatta valere nel procedimento di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione è limitato ad accertare l'esistenza del giudicato e la regolarità formale del titolo esecutivo; non sindaca questioni di merito già decise o deducibili solo con i normali mezzi di impugnazione.
  • Il condannato dichiarato contumace dispone di rimedi specifici: chiedere la restituzione del termine (art. 175 c.p.p., se ricorrono i presupposti) o sollevare questione sul titolo esecutivo per omessa notifica dell'estratto contumaciale (art. 670 c.p.p.).
  • Se si è stati espulsi prima della citazione, è essenziale dimostrarlo tempestivamente e attivare i rimedi processuali appropriati (comunicazione al giudice in fase di cognizione o impugnazioni) perché la mera allegazione in sede esecutiva è inidonea a estendere la sindacabilità della causa di improcedibilità.
  • In pratica, in situazioni analoghe conviene: documentare immediatamente l'espulsione; valutare la richiesta di restituzione del termine per impugnare; verificare eventuali vizi formali nelle notifiche (verbale di identificazione, estratto contumaciale) e proporre l'eccezione di titolo ai sensi dell'art. 670 c.p.p. prima di agire in sede esecutiva.

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