Cassazione Civile, Ordinanza n. 00053/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il giudizio nasce dall'insinuazione al passivo di una società che chiedeva l'ammissione di un credito complessivo derivante, da un lato, da corrispettivi per prestazioni di servizi e, dall'altro, da canoni di locazione, anche in prededuzione per il periodo successivo a una certa data. Il giudice delegato aveva escluso il credito; l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto inammissibili le domande nuove formulate in opposizione, nullo il patto con cui era stata ridotta la locazione subordinandone l'efficacia all'omologazione del concordato, comunque revocabile tale pattuizione per sproporzione delle prestazioni e conoscenza dello stato di crisi, e infine non provato il credito da servizi. In cassazione la società creditrice aveva proposto quattro motivi avverso il decreto di rigetto dell'opposizione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal legale rappresentante, con visto del curatore fallimentare, a seguito di accordo transattivo definito tra le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e del visto del curatore del fallimento resistente, rilevando che erano integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha quindi disposto l'estinzione senza pronuncia sulle spese, richiamando l'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la rinuncia derivava da un accordo transattivo integralmente definitorio della controversia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato dal Tribunale per ritenere nulla la clausola che subordinava l'efficacia della riduzione del canone all'omologazione del concordato, in quanto contraria alla par condicio creditorum
richiamato dal Tribunale per accogliere l'eccezione revocatoria proposta dalla curatela sulla medesima pattuizione
la rinuncia al ricorso, intervenuta con accordo transattivo e con assenso della controparte, comporta l'estinzione del giudizio e esclude una pronuncia sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta con il necessario assenso della controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a transazione, la Corte non deve provvedere sulle spese se la definizione consensuale della lite esclude una statuizione contenziosa.
- Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione normativa riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
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