Cassazione Civile, Ordinanza n. 37025/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una banca nei confronti di amministratori di una cooperativa, ritenuti responsabili ex art. 2394 c.c. per avere aggravato il dissesto patrimoniale della società, rendendola incapiente verso i creditori. La corte territoriale aveva accolto la domanda, valorizzando l'autorizzazione di ingenti forniture verso società riconducibili agli amministratori, protratte nonostante il mancato pagamento di pregresse esposizioni e la nota crisi finanziaria della cooperativa. In cassazione, gli eredi di uno degli amministratori hanno dedotto: (1) il difetto di legittimazione della banca a proporre l'azione dopo il fallimento della cooperativa, spettando l'azione di responsabilità al curatore ex art. 2394-bis c.c. e art. 146 l. fall.; (2) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per avere la corte d'appello deciso su un fatto non devoluto; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova dell'insufficienza patrimoniale; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa considerazione di un fatto non contestato; (5)-(8) vizi di motivazione e omesso esame di circostanze decisive sulla capienza del patrimonio e sulla solvibilità dei debitori della cooperativa; (9) violazione dell'art. 2395 c.c., sostenendo che il danno subito dalla banca sarebbe stato solo indiretto rispetto al danno sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che, essendo intervenuto il fallimento della cooperativa prima della decisione di legittimità e risultando documentalmente prodotto il provvedimento di fallimento, l'azione di responsabilità verso gli amministratori, anche se promossa dal creditore sociale, non era più esercitabile dalla banca ma spettava in via esclusiva al curatore fallimentare. Ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti come parte sostanziale dell'azione proposta e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Le censure ulteriori non sono state esaminate nel merito, essendo assorbite dalla questione pregiudiziale di legittimazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte resistente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
L'azione dei creditori sociali contro gli amministratori presuppone l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i crediti, ma la sua esperibilità viene meno quando intervenga il fallimento, poiché l'azione confluisce nel sistema unitario delle azioni di responsabilità esercitabili dal curatore.
Richiamato come norma che, nel regime fallimentare, attribuisce al curatore l'esercizio unitario delle azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Invocato dai ricorrenti per contestare l'ammissibilità dell'appello, ma la Corte non lo esamina nel merito perché assorbiTo dal difetto di legittimazione.
Invocato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo resta assorbito.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova dell'insufficienza patrimoniale, ma non esaminato per assorbimento.
Richiamato per contestare l'omessa considerazione di fatti non contestati; il motivo non viene scrutinato nel merito.
Richiamato per escludere la tutela del terzo quando il pregiudizio è solo riflesso del danno alla società; anche questo motivo resta assorbito.
"in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario"
Stabilisce la legittimazione esclusiva degli organi della procedura concorsuale all'esercizio delle azioni di responsabilità verso gli amministratori.
La legittimazione ad agire è collegata al principio per cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Il deposito del documento relativo al fallimento è ritenuto ammissibile se effettuato unitamente al ricorso; il vincolo formale opera solo per i documenti depositati indipendentemente dall'atto introduttivo.
art. 382, comma 3, ultimo inciso, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando emerge un difetto di legittimazione che rende impossibile la prosecuzione del processo.
Massime di principio
- Quando la società debitrice è assoggettata a fallimento, le azioni di responsabilità contro gli amministratori confluiscono in un'unica azione di massa esercitabile in via esclusiva dal curatore, con conseguente difetto di legittimazione del singolo creditore sociale ad agire o a proseguire il giudizio.
- Il difetto di legittimazione ad causam, in quanto attinente al contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione, e conduce alla cassazione senza rinvio se rende il processo non più proseguibile.
- Nel sistema delineato dagli artt. 2393, 2393-bis e 2394 c.c. e dalla disciplina concorsuale, la tutela del patrimonio sociale è unitaria: l'azione tende alla reintegrazione dell'attivo della società fallita e non può essere frammentata tra curatore e creditori individuali.
- Il deposito, in sede di legittimità, del documento che prova il fallimento della società è utilizzabile per la verifica della legittimazione processuale quando sia effettuato unitamente al ricorso o al controricorso, senza formalità ulteriori ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36897/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36900/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →