Cassazione Penale, Sentenza n. 40961/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.; due motivi: (1) censura sulla determinazione della pena per presunta inadeguata considerazione delle modalità esecutive e dei motivi a delinquere (riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.); (2) censura del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, nonostante l'imputato avesse rinunciato per iscritto alla sospensione condizionale della pena precedentemente riconosciuta
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo generico e non fondato. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva disconosciuto la sostituzione della pena sulla base dell'esistenza della sospensione condizionale, senza tenere conto della rinuncia scritta dell'imputato a tale beneficio. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione della sostituzione della pena e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio volto a verificare i presupposti e, se del caso, disporre la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità
Norme richiamate
Norma che individua il reato per cui è stato condannato il ricorrente (fatto oggetto della conferma di responsabilità)
Criteri di determinazione della pena: la Corte osserva che la censura relativa all'applicazione di tali criteri era generica e priva di specificazione su presunte contraddizioni o illogicità nella motivazione
art. 61-bis, legge n. 689/1981
Richiamata per la modifica che ha previsto l'alternatività tra la sostituzione della pena e la sospensione condizionale: la sussistenza della sospensione può ostare alla sostituzione, ma tale ostacolo viene meno se l'imputato rinuncia al beneficio
art. 99, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama la natura di diritti personalissimi: la rinuncia alla sospensione condizionale è un atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena e può essere compiuto direttamente dall'imputato o tramite difensore munito di procura speciale
Cass. Sez.4, n. 25152 del 20/5/2025, Rv. 288465
Precedente richiamato che afferma che la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale ha natura di atto dispositivo afferente a diritti personalissimi e rileva ai fini dell'esecuzione della pena
Massime di principio
- La rinuncia scritta e personale alla sospensione condizionale della pena elimina l'ostacolo che impedisce al giudice di valutare la sostituzione della pena detentiva con misure alternative (es. lavori di pubblica utilità).
- La rinuncia a benefici connessi all'esecuzione della pena è un atto di natura personalissima: deve essere manifestata direttamente dall'imputato o tramite difensore con procura speciale, e va considerata dal giudice nel decidere sulle sanzioni sostitutive.
- Le doglianze generiche sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. sono spesso inammissibili: il ricorrente deve indicare in che modo la motivazione sia manifestamente contraddittoria o illogica, non limitarsi a chiedere un trattamento più favorevole.
- Quando la legge prevede l'alternatività tra sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, il giudice d'appello deve verificare concretamente i presupposti per la sostituzione ogniqualvolta il motivo ostativo (es. la sospensione) venga meno o sia stato validamente rinunciato.
- In caso di annullamento limitato a specifici profili (qui: valutazione delle sanzioni sostitutive), il giudice del rinvio deve riesaminare il caso alla luce dell'eliminazione dell'ostacolo e può disporre la sostituzione della pena se ricorrono i presupposti di legge.
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