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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27614/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ruffano era stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto: la vittima (Rud Galina) nella denuncia aveva affermato che la sottrazione del portafogli era avvenuta 'probabilmente' sull'autobus mentre Ruffano l'aveva distratta con uno 'scherzo' sul trolley. La Corte d'appello, accogliendo l'appello del Procuratore generale, riformò l'assoluzione e condannò Ruffano per furto in concorso con altre persone non identificate (portafogli contenente 1.600 euro e carte di credito), con aggravanti per destrezza e luogo (mezzo di trasporto pubblico). Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto carenza e illogicità della motivazione e violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello ha riformato la decisione assolutoria basandosi su diversa valutazione delle stesse dichiarazioni della persona offesa senza procedere alla rinnovazione dell'esame di quest'ultima, obbligatoria quando la differente valutazione concerne prove dichiarative decisive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza della Corte d'appello disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. La motivazione principale è che la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione sulla base di una diversa interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa (prove dichiarative) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e all'esame della persona offesa come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. La Cassazione ha ricordato la giurisprudenza consolidata e che le dichiarazioni contenute nella denuncia, acquisite ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., equivalgono a prova dichiarativa e richiedono la rinnovazione se ritenute decisive.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»

    Quando l'appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento riguarda la valutazione di prove dichiarative (non solo l'attendibilità ma anche diverse interpretazioni dei contenuti dichiarativi), il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria e ad esaminare nuovamente i dichiarante considerati decisivi; in mancanza, la riforma è viziata.

  • art. 493 cod. proc. pen., comma 3

    L'acquisizione di atti delle indagini preliminari in dibattimento rende le dichiarazioni contenute (es. denuncia) equiparabili a prova dichiarativa; se tali dichiarazioni sono state decisive per l'assoluzione e poi riconsiderate in appello, va disposta la rinnovazione dell'istruttoria.

  • art. 533 cod. proc. pen., comma 1

    Il giudizio penale di condanna richiede la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la revisione in appello di una sentenza assolutoria deve rispettare tale canone e, se si fonda su diverso apprezzamento di prove dichiarative, non può avvenire senza la rinnovazione dell'esame delle stesse dichiarazioni.

  • art. 110, 624, 625 cod. pen., commi 4 e 8-bis

    Norme sostanziali che descrivono il reato per cui l'imputato è stato condannato in appello: concorso di persone nel reato (art. 110), furto (art. 624) con aggravanti previste nei commi indicati (uso di destrezza e commissione su mezzi di trasporto pubblico).

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 603 c.p.p.)

    Norma che ha introdotto nel codice la previsione espressa del comma 3-bis dell'art. 603, rendendo obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando il P.M. impugna per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero impugna un'assoluzione sostenendo errata valutazione di prove dichiarative, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria e a riesaminare i dichiarante ritenuti decisivi; il mancato esame determina annullamento.
  • Le dichiarazioni contenute nella denuncia, se acquisite ai sensi dell'art. 493 c.p.p. e utilizzate in primo grado, vanno considerate prove dichiarative: la loro rivalutazione in appello richiede la rinnovazione dell'istruttoria.
  • La semplice diversa interpretazione di dichiarazioni decisive non legittima la riforma della sentenza di assoluzione senza nuova escussione diretta dei dichiarante; il giudice d'appello non può limitarsi a rileggere gli atti.
  • Quando l'assoluzione è motivata sul mancato accertamento dell'esatto momento o della partecipazione dell'imputato (elementi fattuali temporali o soggettivi), il giudice che intenda riformare deve acquisire direttamente le fonti dichiarative che hanno influito sulla decisione di primo grado.
  • Per il difensore: in caso di riforma in appello basata su dichiarazioni decisive, segnalare e impugnare la mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis; per il P.M.: quando si fonda l'appello su prove dichiarative, preparare la richiesta di rinnovazione e le relative escussioni in appello.

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