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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24191/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un'associazione aveva ricevuto un invito al pagamento del contributo unificato relativo a un precedente giudizio amministrativo. L'atto era stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva però declinato la giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo. Riassunto il giudizio davanti al TAR Lazio, quest'ultimo, rilevato un possibile difetto di giurisdizione, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, chiedendo di stabilire se la controversia spettasse al giudice tributario. Il ricorso verte dunque esclusivamente sulla individuazione del giudice munito di giurisdizione sulla contestazione dell'invito di pagamento del contributo unificato.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui il contributo unificato ha natura tributaria e le controversie relative alla pretesa dell'amministrazione di ottenerne il pagamento rientrano nell'ambito dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, interpretato in senso estensivo. È stata quindi dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    le controversie sull'impugnazione degli atti relativi alla pretesa di pagamento del contributo unificato rientrano nella giurisdizione tributaria

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    la norma, nella lettura seguita dalla Corte, non esclude la giurisdizione tributaria sulle controversie concernenti il contributo unificato; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    la Corte ha escluso che la natura del contributo unificato o la sua destinazione al funzionamento del sistema di giustizia tributaria incida sull'indipendenza e imparzialità dei giudici tributari

  • art. 380-ter cod. proc. civ.

    richiamato come base per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale

Massime di principio

  • Il contributo unificato ha natura tributaria; di conseguenza, le controversie relative all'impugnazione degli atti con cui l'amministrazione ne richiede il pagamento sono devolute al giudice tributario.
  • L'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato estensivamente quando si controverte di atti afferenti alla pretesa tributaria relativa al contributo unificato, compreso il relativo raddoppio.
  • La destinazione del contributo unificato al finanziamento del sistema giustizia non incide di per sé sull'indipendenza e imparzialità del giudice tributario, perché non esiste una relazione diretta tra tale entrata e il compenso dei giudici che decidono la causa.
  • In presenza di un conflitto negativo di giurisdizione su atti di riscossione del contributo unificato, va affermata la giurisdizione del giudice tributario in continuità con l'orientamento consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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