Cassazione Civile, Ordinanza n. 36614/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti in relazione a un fondo sito in Vallio Terme. Le attrici in primo grado avevano invocato, in relazione a un passaggio su un fondo vicino, il riconoscimento di un diritto di transito già derivante da un atto di compravendita del 1982, e avevano inoltre chiesto, in via principale o subordinata, l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carraio su un tratto del percorso, la costituzione di una servitù coattiva oppure per destinazione del padre di famiglia, nonché l'arretramento del fabbricato della controparte per violazione delle distanze legali. La Corte di appello aveva respinto il gravame confermando il riconoscimento del solo diritto personale di passaggio fondato sul contratto, e rigettando le ulteriori domande. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di usucapione della servitù sul tratto finale del percorso indicato in planimetria; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1027, 1058, 1158 e 2697 c.c., per mancato accoglimento della domanda di usucapione del passaggio pur a fronte dell'avvenuto esercizio dello stesso; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1032 e 2697 c.c., per il rigetto della servitù coattiva, ritenendo insussistente l'interclusione del fondo; 4) violazione degli artt. 873 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1027, 1058, 1158 e 2697 c.c., per il rigetto della domanda di arretramento del fabbricato, con contestazione della lettura della consulenza tecnica e della ripartizione dell'onere della prova; 5) riproposizione, sotto il profilo degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle stesse doglianze sul punto delle distanze. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e gli altri motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, rilevando comunque che, in tema di distanze tra costruzioni, spetta a chi chiede l'arretramento provare di avere costruito per primo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non chiariva in modo specifico la distinzione tra il tratto di passaggio asseritamente non esaminato e quello già valutato dalla sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla servitù usucapita/coattiva e alle distanze perché miravano a una nuova valutazione di fatti, testimonianze e consulenza tecnica, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla censura sull'onere della prova in materia di distanze legali, l'ha giudicata infondata, affermando che grava su chi domanda l'arretramento del fabbricato altrui dimostrare la preesistenza della propria costruzione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché non chiariva se il tratto di passaggio dedotto fosse effettivamente diverso da quello già scrutinato dalla sentenza impugnata.
Le censure che invocano tali norme sono inammissibili quando, sotto la loro veste, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'usucapione della servitù di passaggio, ma le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Invocato per la servitù coattiva, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non attaccava in modo puntuale la ratio decidendi sul punto dell'esistenza di un passaggio alternativo.
In tema di distanze tra costruzioni, l'onere di provare la preesistenza della propria costruzione grava su chi chiede l'arretramento del fabbricato altrui.
Richiamato per la disciplina delle distanze legali tra costruzioni, in relazione alla domanda di arretramento del fabbricato.
Richiamato quale base normativa dell'usucapione della servitù di passaggio, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato dai ricorrenti per la nozione di servitù prediale, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia richiede una specifica e chiara individuazione del petitum o del capo di domanda che si assume non esaminato; se la questione può coincidere con quella già decisa, la doglianza è inammissibile.
- Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove o della consulenza tecnica, attività riservata al giudice di merito.
- Chi deduce l'usucapione di una servitù deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio della decisione impugnata, indicando specificamente gli elementi di fatto e di diritto trascurati dal giudice di merito.
- La domanda di costituzione di servitù coattiva deve misurarsi con l'accertamento, compiuto dal giudice di merito, dell'esistenza o meno di un passaggio alternativo utile; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione del fatto.
- In tema di distanze tra costruzioni, l'attore che chiede l'arretramento del fabbricato vicino sulla premessa della preesistenza della propria costruzione ha l'onere di provare di aver costruito per primo.
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