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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21053/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente e della ditta individuale di cui è titolare, di una cartella di pagamento fondata su un processo verbale di constatazione relativo agli anni 2008 e 2009. L’Ufficio contestava numerose operazioni di invio denaro di importo superiore a euro 77,47, ritenendo dovuta l’imposta di bollo di euro 1,81 per ciascuna operazione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, limitando il rilievo fiscale a ventuno operazioni. In appello l’Agenzia sosteneva che il giudice tributario regionale avesse erroneamente valorizzato i tabulati e il verbale, senza considerare il numero effettivo delle operazioni e il valore probatorio del PVC; la contribuente proponeva appello incidentale lamentando il mancato rilievo della cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione della lite fiscale pendente. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse affermato senza base probatoria che le operazioni imponibili fossero soltanto ventuno e che l’Ufficio non avesse contestato tale dato; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire alle deduzioni di parte senza confrontarle con le prove fiscali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso principale. Ha chiarito che la CTR non si era limitata a recepire acriticamente le allegazioni della contribuente, ma aveva richiamato la disamina documentale svolta e aveva risolto la controversia su un diverso piano: non già contestando i fatti storici attestati nel processo verbale, ma individuando un diverso criterio di calcolo del tributo, ritenendo rilevante il numero limitato di operazioni che avevano comportato commissioni superiori alla soglia indicata. La Corte ha inoltre ribadito il diverso valore probatorio del processo verbale di constatazione a seconda del contenuto degli accertamenti in esso riportati: fede privilegiata per i fatti compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, prova fino a querela di falso per alcuni contenuti dichiarativi, e semplice elemento indiziario da valutare con gli altri elementi quando manchino indicazioni specifiche sui dichiaranti. Poiché il criterio impositivo adottato dall’Ufficio non era stato specificamente scalfito, il ricorso principale è stato rigettato. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso il vizio rilevando l’esistenza di una motivazione idonea.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse effettivamente valutato i documenti prodotti e non avesse violato le regole di valutazione probatoria.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per affermare che il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione ha un diverso regime probatorio a seconda del contenuto: fede privilegiata per i fatti direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale, efficacia probatoria diversa per le dichiarazioni raccolte e mera valenza indiziaria quando manchino indicazioni specifiche sui dichiaranti.
  • In sede di legittimità non è utile censurare la sentenza se il ricorrente non si confronta con la reale ratio decidendi: occorre attaccare il criterio giuridico effettivamente posto a base della decisione, non una presunta errata ricostruzione di un fatto non decisivo.
  • La motivazione non è viziata quando il giudice di merito richiami la disamina dei documenti e fondi la decisione su una valutazione dei dati di causa, anche se aderisce alla tesi di una parte; il vizio sussiste solo in caso di mancanza o apparenza reale della motivazione.
  • Se la controversia riguarda non l’esistenza dei fatti storici accertati nel PVC ma il criterio giuridico di imposizione da applicare a tali fatti, la censura deve investire il criterio di calcolo e non la mera attendibilità formale del verbale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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