Cassazione Penale, Sentenza n. 29915/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Salerno che li aveva confermati condannati per il reato, in concorso, di sottrazione di beni pignorati (artt. 110 e 388, terzo e quarto comma cod. pen.), contestando: 1) il calcolo della prescrizione (controversia sulla corretta computazione dei periodi di sospensione, in particolare per rinvio per legittimo impedimento del difensore e per l'emergenza Covid); 2) la motivazione di merito sulla sottrazione dei beni e l'assenza di dolo, deducendo che l'ufficiale giudiziario non avrebbe ispezionato correttamente i luoghi e che uno dei beni era in riparazione; 3) il rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo valore tenue dei beni e l'assenza di precedenti ostativi; 4) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.), per non aver valutato correttamente la biografia criminale e depenalizzazioni/indulto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della prescrizione ha ritenuto infondato il motivo poiché, anche escludendo i periodi contestati, risultavano 350 giorni di sospensione residui (290 giorni per adesione all'astensione ed ulteriori 60 giorni per legittimo impedimento) ed è rimasto quindi impossibile il perfezionamento della prescrizione prima della sentenza di secondo grado (10/10/2022). Sulla valutazione di merito la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e immune da vizi: l'ufficiale giudiziario aveva dichiarato di aver ispezionato e non trovato i mezzi pignorati e le spiegazioni difensive (ricovero per riparazione, indicazioni della dipendente) non escludevano il reato e anzi potevano configurare uso illecito sottrattivo alla vendita; inoltre il custode giudiziario non è autorizzato a compiere spese di manutenzione straordinaria senza provvedimento del giudice. Il diniego di applicazione dell'art. 131-bis è stato ritenuto congruo dalla Corte per il valore non tenue dei beni e per i precedenti riportati; anche la richiesta di sospensione condizionale è stata rigettata come generica e non provata. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la partecipazione nel reato (concorso). Nella sentenza è stata applicata per qualificare la partecipazione di più soggetti nell'azione di sottrazione dei beni pignorati.
art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen.
Norma che sanziona la sottrazione o l'occultamento di beni pignorati e le condotte che rendono vana la procedura esecutiva. La Corte ha ritenuto integrata la condotta addebitata a proprietario e custode giudiziario.
Regola i termini di prescrizione e le cause di sospensione/interruzione. La Cassazione ha richiamato questa disciplina per respingere il motivo relativo al presunto decorso della prescrizione.
Stabilisce le modalità di computo delle sospensioni processuali. La Corte ha ritenuto corretta la contabilizzazione complessiva delle sospensioni contestate dalla difesa.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di merito ha negato l'applicazione ritenendo non provato il carattere tenue (valore non trascurabile dei beni, danno concreto alla procedura esecutiva) e la presenza di precedenti; la Cassazione ha giudicato la valutazione non viziata.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la deduzione difensiva generica e non idonea a dimostrare l'assenza di ostativi (precedenti), quindi legittimo il diniego del beneficio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola il contenuto dei motivi in cassazione; i ricorrenti hanno depositato motivi sintetici conformemente alla norma ma la Cassazione li ha dichiarati inammissibili per le ragioni espresse.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Normativa urgente che ha introdotto la possibilità di trattazione scritta nel procedimento per Cassazione in materia penale in determinati termini; qui applicata per procedere senza discussione orale.
Massime giurisprudenziali civili citate (Sez. 3 civ., n. 12877/2016 e n. 22860/2007)
Richiamate per precisare i limiti dei poteri del custode giudiziario: spese di conservazione ammissibili solo se indispensabili per preservare l'esistenza fisica o giuridica del bene; spese straordinarie richiedono autorizzazione giudiziale.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione in sede di cassazione richiede il computo complessivo di tutte le cause di sospensione riconosciute; eccezioni isolate devono essere confrontate con le sospensioni non contestate e la prova del decorso integrale resta a carico del ricorrente.
- La Corte di Cassazione è poco incline a riesaminare il merito probatorio e le valutazioni di fatto della Corte d'appello se la motivazione è congrua, logica e priva di vizi giuridici: i motivi meramente oppositivi o esplorativi sono inammissibili.
- Per ottenere l'esclusione di punibilità ex art. 131-bis cod. pen. occorre provare la "tenuità" del fatto: basso valore dei beni, scarso danno e assenza di rilevanti precedenti. Valutazioni generiche o non documentate difficilmente superano il vaglio di merito.
- Il custode giudiziario può compiere atti di conservazione strettamente necessari per preservare l'esistenza del bene ai fini della vendita giudiziaria; interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria richiedono di norma autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
- La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale della pena) deve essere adeguatamente motivata in fatto e diritto, con documentazione sulla mancanza di precedenti ostativi; deduzioni meramente assertive sono inidonee.
- La condotta postuma dei destinatari di un provvedimento esecutivo non è automaticamente attenuante quando è determinata dall'inizio delle indagini e non elimina il pregiudizio alla procedura esecutiva: la tempestività e spontaneità dell'atto possono influire sulla valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29605/2023 del 10/07/2023
- Sentenza penale · 10 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →