Cassazione Penale, Sentenza n. 28157/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato le richieste di revoca o modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per furto aggravato (sottratti 1.523 prosciutti, valore circa €200.000). Hanno dedotto il difetto di motivazione e la mancata valutazione di presunti "fatti nuovi": il parere favorevole del Pubblico ministero alla revoca, la definizione del processo con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), il lungo tempo trascorso in misura, la risalenza/assenza di recidiva nei precedenti, e la diversa sorte cautelare di un coimputato (Michele Matera). Contestualmente alcuni hanno invocato violazioni procedurali (art. 274, 275, 309, 324 c.p.p. e disposizioni finali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che le censure mirassero a una non consentita rivalutazione delle esigenze cautelari e non comprovassero vizi di motivazione idonei a integrare i parametri di ammissibilità (mancanza di motivazione o manifesta illogicità). Il Collegio ha confermato che il parere del Pubblico ministero non vincola il giudice e che il mero decorso del tempo in custodia, o la definizione del processo con patteggiamento, non costituiscono automaticamente "novità" idonee a rimettere in discussione la proporzione della misura quando la gravità del fatto non è stata ridimensionata. Ha inoltre ricordato che decisioni difformi fra coimputati sono ammissibili se fondate su profili personali distinti. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di €3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 61, n. 5 e 7; 624; 625, n. 2 e 5
Norme sostanziali richiamate per descrivere i reati contestati (furto aggravato con specifiche aggravanti), indicate dalla Corte come quadro fattuale della gravità del fatto.
Codice di procedura penale - art. 299
Norma che disciplina la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha valutato l'istanza e ha escluso elementi nuovi tali da modificare le esigenze cautelari.
Codice di procedura penale - art. 274
Richiamata in relazione alla valutazione degli elementi personali dei coimputati: la Corte conferma che l'art. 274 consente valutazioni differenziate fra imputati in ragione del contributo alla fattispecie e della personalità individuale.
Codice di procedura penale - art. 275 (e comma 2-bis)
Richiama i limiti temporali della custodia cautelare: la Corte osserva che il decorso del tempo non costituisce di per sé novità idonea a modificare la misura, salvo le conseguenze previste da tale disciplina.
Codice di procedura penale - art. 606, lett. e) e lett. c)
Criteri di ammissibilità e di censura in cassazione: la Corte precisa che il vizio rilevabile in cassazione deve consistere nella mancanza della motivazione o nella sua manifesta illogicità (art. 606 lett. e); censure che si risolvono in diversa valutazione dei fatti sono inammissibili (lett. c).
Codice di procedura penale - art. 604
Principio in tema di impugnazioni: ove l'ordinanza impugnata fosse priva di motivazione, il giudice d'appello, nei limiti dei suoi poteri, deve integrare/redigere la motivazione mancante; la Corte richiama tale principio come limite dell'azione giudiziaria di riesame.
Codice di procedura penale - art. 444
Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): considerata come fatto processuale intervenuto che, nel caso concreto, non ha ridotto la gravità contestata e quindi non ha inciso sulle esigenze cautelari.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Norma invocata dai ricorrenti quale richiamo procedurale per la censura; la Corte non svolge un'interpretazione specifica della norma ma ha comunque ritenuto le deduzioni inammissibili per i motivi esposti.
Codice di procedura penale - artt. 309 e 324
Provvedimenti processuali richiamati nei motivi di ricorso; la Corte non ha ritenuto che le doglianze fondate su tali norme evidenziassero vizi di legittimità idonei a superare il divieto di revisione dei fatti in sede di cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione interviene sulle misure cautelari solo per vizi di motivazione (mancanza di motivazione o manifesta illogicità) e non per una rivalutazione dei fatti o degli apprezzamenti di merito.
- Per ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare in sede di appello e di legittimità è necessario allegare e dimostrare "fatti nuovi" — preesistenti ma non valutati o sopravvenuti — idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o le esigenze cautelari.
- Il parere favorevole del Pubblico ministero non vincola il giudice; resta un elemento di parte che il giudice deve comunque valutare e motivare la scelta eventualmente difforme.
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare non costituisce di per sé motivo sufficiente per la sostituzione della misura, salvo che non incida sulla proporzionalità rispetto alla pena o sui limiti di durata previsti dalla legge.
- Differenze nelle misure applicate a coimputati possono essere legittime se fondate su elementi di personalità o contributo individuale alla fattispecie: la posizione cautelare è autonoma per ciascun imputato.
- Se un provvedimento di merito è del tutto privo di motivazione, l'organo di impugnazione, nei limiti dei propri poteri, deve integrare la motivazione; tuttavia, se la motivazione è adeguata, la revisione in cassazione delle scelte cautelari è limitata.
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