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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Modena, Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. -OMISSIS-, datato 23 marzo 2022, con cui è stata rigettata l’istanza di emersione P-MO/L/N/2020/-OMISSIS- presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202200292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione per mancata prova della presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto la domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 104, comma 2, del d.l. n. 34/2020, deducendo l’illegittimità del diniego e la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 103/2020. A sostegno della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 aveva prodotto una nota di pagamento del RIA Payment Institution, riconosciuta come parzialmente contraffatta, un estratto del registro dei visitatori di un ente caritativo di Modena e un biglietto di viaggio delle Autolinee Ferrari dalla Spagna a Milano. Il ricorrente sosteneva che tali documenti fossero idonei a dimostrare la presenza sul territorio italiano e che il registro dell’ente caritativo avesse efficacia fidefacente in quanto destinato anche al controllo delle forze dell’ordine.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto anzitutto decisivo il principio secondo cui la presentazione, a sostegno di una domanda di visto, di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni comporta automaticamente, oltre alle eventuali responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda; il Collegio ha dichiarato di non ravvisare ragioni per discostarsi da tale orientamento. In ogni caso, ha escluso che la restante documentazione dimostrasse la presenza del ricorrente in Italia prima dell’8 marzo 2020. Il biglietto di viaggio, pur recando un nominativo coincidente, non conteneva riferimenti a un documento di identità o ad altri dati, come la data di nascita, idonei a collegare il viaggiatore al ricorrente; inoltre, essendo datato 2015, era comunque troppo risalente, poiché non escludeva un successivo allontanamento dall’Italia nei cinque anni successivi. Quanto al registro dell’ente caritativo, il TAR ha rilevato sia la possibile manomissione, desunta dalla diversa grafia del nominativo inserito in uno spazio bianco, sia l’assenza di dati identificativi del ricorrente. Ne ha quindi escluso l’efficacia probatoria. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, d.l. n. 34/2020

    Individua la base normativa dell’istanza di emersione presentata dal cittadino straniero.

  • art. 103 d.l. n. 103/2020

    È indicato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato in relazione alla valutazione della prova della presenza dello straniero in Italia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La presentazione di documentazione falsa o contraffatta, o di false attestazioni, a sostegno di una domanda di regolarizzazione o di visto comporta l’inammissibilità della domanda, oltre alle eventuali responsabilità penali, secondo il principio richiamato dal giudice.
  • Ai fini della prova della presenza dello straniero sul territorio nazionale entro una determinata data, un documento di viaggio recante soltanto il nominativo dell’interessato non è sufficiente se privo di ulteriori elementi identificativi idonei a collegare il documento alla persona e se, per la sua risalenza temporale, non consente di escludere un successivo allontanamento dal territorio italiano.
  • Un registro formato da un ente privato o caritativo non è idoneo a comprovare la presenza dello straniero quando presenta elementi che fanno dubitare della genuinità dell’annotazione e non contiene dati identificativi sufficienti a collegare il nominativo alla persona interessata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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