Cassazione Penale, Sentenza n. 19087/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello cautelare volto alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava la sussistenza e l'adeguatezza della misura cautelare adottata per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, denunciando violazione di norme processuali (art. 125, comma 3; artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione. Sosteneva che potevano essere preservate le esigenze cautelari mediante l'esecuzione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre in altra regione (distante dal contesto criminale), evidenziava l'irrilevanza o l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e richiamava la distanza temporale dei fatti (ultimi reati contestati tra 2019 e 2020, condanne precedenti nel 1994 e 2016) e l'esercizio di attività lavorative lecite come elementi a favore della misura più lieve.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le stesse censure erano già state proposte in un precedente ricorso dichiarato inammissibile (sentenza n. 10349/2025) e, dunque, si è formato un giudicato cautelare sulle questioni oggetto delle doglianze. Non sono stati indicati elementi nuovi idonei a superare la preclusione derivante dal giudicato cautelare. Per l'inammissibilità è stata inoltre pronunciata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Fondamento della contestazione relativa al reato associativo in materia di stupefacenti; utilizzato per definire la gravità e la natura della misura cautelare applicata.
Norma che disciplina i delitti di sostanze stupefacenti (reati fine); richiamata nella valutazione complessiva dei capi di imputazione a supporto della misura cautelare.
codice di procedura penale art. 125, comma 3
Regola sulla scelta della misura cautelare; è stata richiamata nella censura relativa all'adeguatezza della custodia in carcere rispetto ad alternative meno afflittive.
codice di procedura penale artt. 274 e 275
Norme attinenti alla motivazione e all'attualità delle esigenze cautelari; il ricorrente denunciava vizio di motivazione e mancata valutazione dell'attualità delle esigenze.
codice di procedura penale art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (compresi quelli relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione) e che sono stati richiamati nella formulazione del motivo di ricorso.
codice di procedura penale art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata per la comminazione della somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La preclusione derivante dal giudicato cautelare impedisce di riproporre dinanzi alla Cassazione le stesse censure già decise in precedenti ricorsi, a meno che non emergano elementi nuovi e decisivi rispetto alla situazione già valutata.
- La mera riproposizione degli stessi argomenti (tempo trascorso dai fatti, luogo diverso per gli arresti domiciliari, precedenti penali datati, attività lavorativa lecita) senza elementi nuovi non è sufficiente per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre fornire elementi concreti e nuovi che incidano sull'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), non solo considerazioni di carattere generale o aneddotiche.
- La valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura è vincolante finché non intervengano fatti nuovi: va dimostrata l'alterazione oggettiva del quadro di rischio precedentemente valutato.
- L'inutilizzabilità o l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia incide sul peso probatorio, ma la loro contestazione deve essere fondata e, se già valutata in precedenti atti, non può essere nuovamente proposta salvo fatti nuovi che ne modifichino la rilevanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19066/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →