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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30228/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mininanni: vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in relazione agli artt. 62-bis e 81 cod. pen.; la Corte d'appello, pur escludendo la recidiva, non ha motivato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in aumento rispetto al primo grado (reformatio in peius), senza riferimenti alla recidiva. Morciano: discrasia tra motivazione e dispositivo: la motivazione concede la sospensione condizionale della pena ma il dispositivo non la riporta.

La decisione

Per Mininanni: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Genialloyd S.p.a., liquidate in complessivi euro 3.700 oltre accessori. Per Morciano: la Corte ha ritenuto fondata la doglianza e ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza impugnata inserendo, dopo le parole "anni due di reclusione ed euro 800 di multa", la frase "pena sospesa", con invio alla cancelleria della Corte d'appello di Lecce per le annotazioni di rito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione sulla riduzione per attenuanti generiche, dopo l'esclusione della recidiva, renda necessario il nuovo esame del trattamento sanzionatorio

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina il cumulo e la determinazione della pena per più delitti; richiamato in relazione alla correttezza del computo degli aumenti per continuazione e alla proibizione di aumenti non motivati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui si richiama il limite della motivazione in cassazione; il ricorso è stato motivato nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale disposizione

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di rettificare errori materiali del dispositivo; la Corte ha disposto la correzione del dispositivo per inserire la "pena sospesa" a favore di Morciano

  • Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 (Morales) e giurisprudenza concorde

    Principio sul divieto di reformatio in peius: l'interdizione riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma anche i singoli segmenti che la compongono; il giudice d'appello non può aumentare elementi della pena rispetto a quanto assunto come base nel grado precedente

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello esclude una circostanza (es. recidiva) deve motivare anche l'effetto di tale esclusione sul trattamento sanzionatorio, incluse le attenuanti generiche e il computo per continuazione
  • È vietata la reformatio in peius: la Corte d'appello non può, nel rideterminare la pena, irrogare un trattamento sanzionatorio che risulti complessivamente o per singoli segmenti peggiorativo rispetto alla base usata nel giudizio precedente
  • La doglianza relativa agli aumenti per continuazione richiede l'enunciazione di un interesse concreto e l'indicazione del vizio (irragionevolezza o errore di calcolo); altrimenti la censura può essere dichiarata manifestamente infondata
  • Quando vi è discrepanza tra motivazione e dispositivo dovuta a errore materiale e la motivazione consente di ricostruire chiaramente la volontà del giudice, è possibile rettificare il dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p. per conformarlo alla motivazione
  • La mancata motivazione su elementi essenziali della determinazione della pena (es. applicazione o esclusione di attenuanti) comporta annullamento e rinvio limitato al punto influenzato da tale carenza motivazionale
  • Le spese processuali possono essere riconosciute alla parte civile anche se il ricorso del condannato è soltanto parzialmente fondato; la pronuncia disciplina separatamente l'ammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese

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