Ordinanza n. 157/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1063 del 10 aprile 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza di primo grado. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda la realizzazione di un impianto pubblico di dissalazione e la posizione dell'appellante rispetto all'opera, anche in relazione a un atto pubblico di acquisto immobiliare stipulato il 1° aprile 2026. L'appellante ha invocato un pregiudizio grave e irreparabile. Le amministrazioni hanno formulato eccezioni preliminari di rito, il cui esame è stato rinviato alla fase di merito.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase incidentale, mancassero i necessari presupposti. In particolare, quanto al periculum in mora, il Collegio ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla celere realizzazione dell'impianto di dissalazione, formalmente indicato dal Comune come finanziato con fondi PNRR, considerando anche il rischio concreto di perdita dei finanziamenti. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'atto pubblico di acquisto immobiliare prodotto dall'appellante era stato stipulato il 1° aprile 2026, dopo l'udienza pubblica del 26 marzo 2026 nella quale era stata assunta la decisione appellata. Le eccezioni preliminari di rito sono state rinviate alla sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.
Utilizzato dal Collegio per fondare la prevalenza, nella fase cautelare, dell'interesse pubblico alla celere realizzazione dell'opera finanziata con fondi PNRR, anche in considerazione del rischio di perdita dei finanziamenti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la sussistenza dei necessari presupposti cautelari, incluso un pregiudizio grave e irreparabile adeguatamente apprezzabile.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse privato può recedere rispetto all'interesse pubblico alla celere realizzazione di un'opera finanziata con fondi PNRR quando la sospensione comporti un rischio concreto di perdita dei relativi finanziamenti.
- La produzione di un atto pubblico di acquisto immobiliare stipulato dopo l'udienza pubblica nella quale è stata assunta la decisione appellata costituisce un elemento sopravvenuto che il giudice cautelare può valutare, senza che ciò determini in questa fase l'esame definitivo delle questioni di merito o delle eccezioni preliminari.
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