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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34990/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi beni immobili di loro proprietà. La procedura fallimentare aveva agito per la revocatoria fallimentare dell'atto istitutivo del fondo, ottenendo in primo grado la revoca e l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa. I convenuti erano rimasti contumaci, poiché la citazione era stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; contro la sentenza di primo grado avevano proposto appello tardivo sostenendo di non avere avuto conoscenza del processo per irregolarità della notifica, in quanto eseguita nel luogo di residenza formale e non in quello di effettivo domicilio, e perché l'ufficiale giudiziario non avrebbe compiuto le ricerche prescritte dall'art. 143 c.p.c. La Corte d'appello aveva ritenuto valida la notifica e dichiarato inammissibile l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione degli artt. 143, 148 e ss. c.p.c., censurando l'interpretazione della relata di notifica e sostenendo che essa non attestasse in modo sufficiente le ricerche svolte per individuare l'effettivo domicilio; inoltre hanno sostenuto che la notificazione ex art. 143 c.p.c. presuppone l'ignoranza incolpevole dell'esatta residenza del destinatario, mentre nel caso concreto l'organo notificante avrebbe conosciuto l'effettivo indirizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'esito dell'interpretazione della relata di notifica, interpretazione che costituisce accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Ha inoltre affermato che, ai fini della validità della notificazione ex art. 143 c.p.c., non è necessario che l'ufficiale giudiziario indichi analiticamente tutte le attività compiute e tutte le informazioni acquisite, essendo sufficiente che dalla relata risulti che le ricerche siano state effettivamente svolte e che l'attuale recapito sia ignoto. È stata infine ritenuta inammissibile la doglianza sulla pretesa conoscenza dell'effettivo domicilio da parte del notificante, perché contrastava con un accertamento di fatto dei giudici di merito, non superabile in sede di legittimità. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    non ho potuto notificare l’atto perché, sebbene anagraficamente residente ivi, di fatto non vi abita più da tempo come da informazioni assunte in loco; come riferitomi dai vicini e dal portalettere di zona. Vane ulteriori ricerche. Si ignora l’attuale recapito

    La relata è valida se attesta, in modo complessivo, che sono state svolte ricerche e che il recapito attuale è ignoto; non occorre l'indicazione analitica di ogni singola attività compiuta dall'ufficiale giudiziario.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato solo come norma processuale asseritamente violata insieme all'art. 143 c.p.c., senza una specifica autonoma elaborazione della Corte.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato solo come disposizione processuale asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza rilievo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., la relata va letta nel suo complesso e non per frammenti isolati, valorizzando l'attestazione complessiva dell'ufficiale giudiziario sulle ricerche svolte e sull'irreperibilità del destinatario.
  • La specificazione analitica di tutte le attività di ricerca non è necessaria: è sufficiente che dalla relata risulti che le ricerche sono state effettivamente compiute e che l'attuale recapito del destinatario è ignoto.
  • L'interpretazione della relata di notifica, quale dichiarazione di scienza, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Le censure che presuppongono un diverso accertamento fattuale circa l'effettiva residenza o la conoscenza del domicilio del destinatario non sono ammissibili in cassazione quando contrastino con l'accertamento compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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