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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34070/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale di più pene. Il ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 627, comma 3 e 628 c.p.p. per non avere il giudice del rinvio acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione e per aver deciso sulla base della sola seconda sentenza; (ii) erronea applicazione dell'art. 168 c.p. (richiamato dall'art. 674 c.p.p.), sostenendo che la revoca non poteva essere disposta in sede esecutiva per vizi conoscibili già in sede di cognizione e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare, anche d'ufficio, la conoscibilità delle cause ostative (es. mediante certificato del casellario), non limitandosi all'acquisizione della sola sentenza

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) il giudice del rinvio aveva correttamente accertato, anche dalla motivazione della seconda sentenza, che il Giudice della cognizione non era a conoscenza della precedente sospensione condizionale (quindi l'acquisizione del fascicolo era superflua); (b) la sospensione applicata con la seconda sentenza non poteva essere concessa perché, cumulata con la prima, superava i limiti previsti dall'art. 163 c.p., e quindi la revoca ex art. 168 (ultimo comma, primo periodo) era legittima; (c) la revoca della sospensione concessa con la prima sentenza era obbligatoria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., perché il ricorrente aveva commesso nuovi delitti entro il quinquennio dal passaggio in giudicato; (d) la giurisprudenza consolidata autorizza la revoca d'ufficio in esecuzione nei casi di revoca obbligatoria di cui all'art. 168, anche se la relativa causa non risultava conoscibile dal giudice della cognizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità della sospensione condizionale della pena (limite massimo di durata). La Corte ha applicato il principio che, se le pene cumulative superano tali limiti, la seconda pena non può essere sospesa.

  • art. 164 cod. pen.

    Contiene il divieto di concedere la sospensione quando, cumulando le pene, si superano i limiti di cui all'art. 163. La Corte ha richiamato l'ultimo comma quale parametro per negare la sospensione della seconda pena.

  • art. 168 cod. pen.

    "quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma"

    Prevede la revoca della sospensione condizionale: primo comma, n.1 (revoca obbligatoria se il condannato commette nuovi reati entro il quinquennio) e ultimo comma (revoca quando la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164). La Corte ha ritenuto applicabili entrambe le fattispecie per le rispettive revoche.

  • art. 627, comma 3 c.p.p.

    Riguarda la cognizione del giudice dell'esecuzione su istanze e documenti: il ricorrente lamentava inosservanza dell'istruttoria disposta dalla sentenza rescindente. La Corte ha valutato che, quando la motivazione della sentenza di cognizione dimostra l'assenza di precedenti, l'acquisizione del fascicolo può essere superflua.

  • art. 628 c.p.p.

    Norma procedurale collegata ai poteri e ai doveri del giudice dell'esecuzione: la censura del ricorrente circa l'istruttoria è stata ritenuta infondata perché l'accertamento richiesto era già desumibile dagli atti acquisiti.

  • art. 674 c.p.p.

    Consente la revoca della sospensione quando questa sia stata concessa in violazione di norme sostanziali (richiamando art. 168 c.p.). La Corte ha ricordato che la revoca in sede esecutiva è ammessa per vizi non eliminabili tramite i normali rimedi di impugnazione se previsti dalla legge.

  • art. 671, comma 1-bis c.p.p.

    Disciplina la verifica disposta dal giudice dell'esecuzione sul rispetto dei presupposti della sospensione; la Corte ha considerato che la verifica svolta (anche tramite esame della motivazione della sentenza di cognizione e del casellario) è stata adeguata.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (richiamata perché il ricorso contestava violazioni di norma e di procedimento). La Corte ha ritenuto i motivi infondati.

Massime di principio

  • Se la seconda sospensione condizionale, cumulata con una precedente, determina il superamento dei limiti di durata previsti dall'art. 163 c.p., la seconda pena non può essere sospesa e il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione ai sensi dell'art. 168 (ultimo comma).
  • La revoca della sospensione prevista dall'art. 168, primo comma, n.1 (commessa di nuovi reati entro il quinquennio) è obbligatoria e va disposta anche se la causa di revoca non era conoscibile dal giudice della cognizione al momento della sentenza.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel verificare la sussistenza di ostacoli alla sospensione, deve accertare se tali ostacoli fossero noti o conoscibili in sede di cognizione; tuttavia, se la sentenza di cognizione contiene esplicite indicazioni (es. affermazione di incensuratezza), l'acquisizione del fascicolo può risultare superflua.
  • Quando una revoca in sede esecutiva è fondata su vizi che erano conoscibili e impugnabili nell'ambito del processo di cognizione, il rimedio corretto è l'impugnazione e non sempre la revoca in esecuzione; ma ciò non preclude la revoca obbligatoria o i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Nel rapporto tra più sospensioni condizionali, la regola che una seconda sospensione non può revocare la prima trova eccezione quando la seconda venga a sua volta revocata per effetto di successiva condanna; occorre quindi valutare la sequenza delle condanne e delle revoche.
  • Operativamente, prima di valutare la proponibilità di una revoca o di un'impugnazione, verificare il certificato del casellario giudiziale e le motivazioni delle sentenze per stabilire se l'ostatività fosse nota o conoscibile al momento della decisione di merito.

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