Cassazione Penale, Sentenza n. 43116/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto contro la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.). Due motivi principali: 1) manifesta illogicità della motivazione sul piano della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, con particolare censura sulla mancata considerazione dell'uso esclusivo del locale dove erano i beni e della presunta mancata consapevolezza della provenienza illecita; critica anche alla motivazione che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la recidiva; 2) manifesta illogicità e indeterminatezza della pena, con doglianza generale sulla decisione e sul quantum. Parte delle doglianze reiterava quanto già contestato in appello, mentre altre erano generiche e non argomentate.
La decisione
Ricorso ritenuto fondato in parte. La Cassazione ha ritenuto inammissibili e generici i profili che riproducevano pedissequamente le doglianze di fatto già respinte in appello o che non erano adeguatamente argomentati. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata e al conseguente trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione insufficiente in relazione alla necessità di dimostrare che il nuovo reato esprima una maggiore colpevolezza o pericolosità in rapporto ai precedenti. Ha quindi rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
Norma del reato contestato (ricettazione); la decisione di merito ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per la detenzione di motori e ricambi di provenienza furtiva.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della manifestissima illogicità della motivazione e alla coerenza delle argomentazioni; non consente il riesame libero dei fatti valutati dal giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede che il ricorso indichi le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; l'assenza di specificità rende il motivo inammissibile.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma richiamata per il trattamento del contraddittorio scritto in sede di cassazione; procedimento svolto con contraddittorio scritto ai sensi della norma.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare i fatti: i motivi che semplicemente ripetono le obiezioni già dissentite in appello senza una critica argomentata sono inammissibili.
- Per riconoscere la recidiva reiterata è necessaria una motivazione che colleghi i precedenti con la maggiore colpevolezza o pericolosità del nuovo reato; non basta l'enunciazione dello status soggettivo basato sul certificato penale.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e motivati: doglianze generiche o prive di esplicita argomentazione vengono dichiarate inammissibili.
- Se la motivazione di merito risponde alle censure in modo coerente e non manifestamente illogico, la cassazione dichiara il motivo inammissibile e conferma la decisione; ma se manca una particolare deduzione (es. recidiva) la cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare.
- Il trattamento sanzionatorio può essere riconsiderato solo se viene annullato il presupposto circostanziale (es. recidiva); in caso di annullamento parziale il giudice di merito dovrà motivare nuovamente sulla relazione tra precedenti e gravità del nuovo reato.
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