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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43116/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione dedotto contro la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.). Due motivi principali: 1) manifesta illogicità della motivazione sul piano della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, con particolare censura sulla mancata considerazione dell'uso esclusivo del locale dove erano i beni e della presunta mancata consapevolezza della provenienza illecita; critica anche alla motivazione che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la recidiva; 2) manifesta illogicità e indeterminatezza della pena, con doglianza generale sulla decisione e sul quantum. Parte delle doglianze reiterava quanto già contestato in appello, mentre altre erano generiche e non argomentate.

La decisione

Ricorso ritenuto fondato in parte. La Cassazione ha ritenuto inammissibili e generici i profili che riproducevano pedissequamente le doglianze di fatto già respinte in appello o che non erano adeguatamente argomentati. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata e al conseguente trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione insufficiente in relazione alla necessità di dimostrare che il nuovo reato esprima una maggiore colpevolezza o pericolosità in rapporto ai precedenti. Ha quindi rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma del reato contestato (ricettazione); la decisione di merito ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato per la detenzione di motori e ricambi di provenienza furtiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della manifestissima illogicità della motivazione e alla coerenza delle argomentazioni; non consente il riesame libero dei fatti valutati dal giudice di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiede che il ricorso indichi le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; l'assenza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma richiamata per il trattamento del contraddittorio scritto in sede di cassazione; procedimento svolto con contraddittorio scritto ai sensi della norma.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per riesaminare i fatti: i motivi che semplicemente ripetono le obiezioni già dissentite in appello senza una critica argomentata sono inammissibili.
  • Per riconoscere la recidiva reiterata è necessaria una motivazione che colleghi i precedenti con la maggiore colpevolezza o pericolosità del nuovo reato; non basta l'enunciazione dello status soggettivo basato sul certificato penale.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e motivati: doglianze generiche o prive di esplicita argomentazione vengono dichiarate inammissibili.
  • Se la motivazione di merito risponde alle censure in modo coerente e non manifestamente illogico, la cassazione dichiara il motivo inammissibile e conferma la decisione; ma se manca una particolare deduzione (es. recidiva) la cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare.
  • Il trattamento sanzionatorio può essere riconsiderato solo se viene annullato il presupposto circostanziale (es. recidiva); in caso di annullamento parziale il giudice di merito dovrà motivare nuovamente sulla relazione tra precedenti e gravità del nuovo reato.

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