Cassazione Civile, Ordinanza n. 16813/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una medico che aveva conseguito la laurea in medicina e due scuole di specializzazione, lamentando di non avere ricevuto alcuna remunerazione durante la frequenza dei corsi. Sosteneva che le direttive comunitarie sulle specializzazioni mediche imponevano agli Stati membri di corrispondere un'adeguata retribuzione ai medici specializzandi e che l'Italia vi aveva dato attuazione tardiva e parziale solo con la legge n. 257 del 1991. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il risarcimento nei confronti della Presidenza del Consiglio, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame erariale escludendo: a) il periodo di frequenza anteriore al 1 gennaio 1983; b) il periodo relativo alla seconda specializzazione, ritenendo non provato che questa fosse stata effettivamente conseguita. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la controparte non aveva contestato tempestivamente il conseguimento della seconda specializzazione e che la Corte d'appello non aveva considerato i documenti prodotti, dai quali risultava il diploma in neurofisiopatologia; ha inoltre contestato che l'atto introduttivo conteneva un mero errore materiale nella diversa indicazione della specializzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il principio di non contestazione opera solo per fatti noti alla parte, mentre il titolo del diploma conseguito non era un fatto noto alla pubblica amministrazione; comunque, in primo grado l'Avvocatura dello Stato aveva formulato una difesa di mera negazione sufficiente a escludere gli effetti dell'art. 115 c.p.c. Dall'altro lato, ha ritenuto che l'atto di citazione fosse effettivamente ambiguo quanto alla denominazione della seconda specializzazione, ma che l'ambiguità fosse stata ormai superata senza rilievi ex art. 164 c.p.c.; soprattutto, la correzione della motivazione non mutava l'esito, perché la domanda di risarcimento per la specializzazione in neurofisiopatologia era comunque infondata: tale specializzazione non rientrava tra quelle previste dalle direttive richiamate, che limitavano il diritto all'adeguata remunerazione alle scuole comuni ad almeno due Stati membri. La Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermando il rigetto dell'appello e senza provvedere sulle spese per mancata attività difensiva della resistente.
Norme richiamate
La censura di appello sul difetto di prova non integra violazione del divieto di nova quando la questione è comunque rimasta nei limiti del thema decidendum; nel caso, il motivo è stato ritenuto infondato.
Il principio di non contestazione non opera rispetto a fatti ignoti alla parte convenuta; inoltre una radicale negazione del fatto in primo grado impedisce che si formino gli effetti del non contestato.
La Corte richiama il corretto apprezzamento del materiale probatorio, ritenendo che la decisiva questione non fosse l'errore materiale nella citazione ma l'irrilevanza sostanziale della specializzazione indicata.
L'eventuale ambiguità dell'atto introduttivo doveva considerarsi superata, poiché il Tribunale non aveva disposto integrazione o rinnovazione e nessuna parte aveva impugnato sul punto.
Il Tribunale aveva utilizzato tale parametro per quantificare il danno per anno di frequenza, ma la Cassazione non si sofferma sulla quantificazione perché il diritto al risarcimento, per la specializzazione in neurofisiopatologia, era comunque escluso.
Direttiva 75/362/CEE
Rileva solo per le scuole di specializzazione da essa previste, comuni ad almeno due Stati membri; non comprende la neurofisiopatologia.
Direttiva 75/363/CEE
Come la direttiva 75/362/CEE, delimita il perimetro delle specializzazioni rilevanti per l'obbligo di adeguata remunerazione.
Direttiva 82/76/CEE
Introduce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere una adeguata remunerazione per i frequentanti le scuole di specializzazione mediche, ma tale obbligo non è incondizionato e vale solo per le specializzazioni ricomprese nel sistema delle direttive del 1975.
L. 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive europee sulla remunerazione degli specializzandi.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo per fatti che la parte convenuta conosce o può conoscere: non può pretendersi contestazione specifica di un fatto rimasto ignoto alla controparte.
- Una difesa che neghi radicalmente il fatto costitutivo della pretesa costituisce mera difesa e vale a impedire che quel fatto si consideri pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
- L'ambiguità dell'atto introduttivo, se non rilevata e sanata dal giudice nei modi previsti dall'art. 164 c.p.c. e non devoluta in impugnazione, non impedisce al giudice dell'appello o della cassazione di ricostruire il fatto allegato alla luce dei documenti prodotti.
- In tema di remunerazione degli specializzandi medici, il diritto al compenso/risarcimento da tardiva attuazione del diritto unionale sussiste solo per le scuole di specializzazione effettivamente ricomprese nel perimetro delle direttive europee rilevanti; non è estensibile a specializzazioni non previste da tali fonti.
- Se il motivo di ricorso censura un errore della motivazione ma il dispositivo è conforme a diritto per una diversa ragione, la Cassazione rigetta il ricorso con correzione della motivazione.
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