Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25706/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e che aveva dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione in materia di armi. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la questione sarebbe stata devoluta in appello; la Corte di cassazione ha però rilevato che tale specifica doglianza non era stata dedotta in sede di gravame, essendo stata invocata solo con riferimento alla contravvenzione in materia di armi, poi estinta per prescrizione, e che una richiesta generica formulata nelle conclusioni in subordine non integra un valido motivo di appello. Con il secondo motivo ha censurato la configurabilità del delitto di cui all'art. 337 c.p., sostenendo che la condotta di fuga avrebbe integrato una mera resistenza passiva, e ha inoltre contestato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; la Corte ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate e ripetitive di doglianze già disattese in appello, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato il serio pericolo arrecato durante la fuga all'incolumità di passanti e utenti della strada e che la pena era stata contenuta nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è esaminabile in cassazione se non è stata specificamente devoluta con un motivo di appello; una mera richiesta conclusiva non articolata non impone al giudice dell'impugnazione una motivazione sul punto.

  • art. 337 c.p.

    Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può sussistere anche quando la condotta dell'agente, pur realizzata in forma di fuga, abbia esposto a serio pericolo l'incolumità di passanti e utenti della strada, non potendosi ridurre automaticamente a resistenza passiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in modo specifico nei motivi di appello; se non lo è, la questione non può essere validamente proposta per la prima volta in cassazione.
  • Una richiesta formulata solo nelle conclusioni dell'atto di appello, senza un motivo specifico e argomentato, non impone al giudice dell'impugnazione un autonomo obbligo di motivazione.
  • La qualificazione di una condotta come resistenza a pubblico ufficiale non è esclusa dal fatto che l'agente si sia dato alla fuga, se la fuga ha concretamente messo in pericolo l'incolumità di terzi o degli utenti della strada.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la pena irrogata risulti già prossima al minimo edittale e la motivazione di merito abbia adeguatamente spiegato la valutazione compiuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la PAReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.