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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35077/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguardava esclusivamente il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il testo disponibile non descrive i fatti concreti, il reato contestato, la pena, né l'atto impugnato o i giudici di merito. La Corte rileva che il tema era già stato adeguatamente esaminato e respinto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché i motivi, riferiti soltanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., non erano consentiti in sede di legittimità. Ha ritenuto giuridicamente corretta, puntuale e coerente la motivazione dei giudici di merito, che avevano giudicato la condotta troppo grave per essere compatibile con la causa di non punibilità; tale valutazione, adeguatamente motivata e priva di manifeste incongruenze logiche, non è censurabile in Cassazione. All'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di determinarne il contenuto specifico.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto unicamente riferiti alla denegata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp, tema già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio connotata da una gravità tale da risultare non compatibile con la citata previsione secondo una valutazione di merito che, così motivata, rimane non censurabile in questa sede

    La valutazione di merito che esclude la particolare tenuità del fatto non è censurabile in sede di legittimità quando è adeguatamente motivata, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste incongruenze logiche.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriormente le statuizioni applicate.

Massime di principio

  • La valutazione dei giudici di merito che esclude la particolare tenuità del fatto resta insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione giuridicamente corretta e coerente con le risultanze, senza manifeste incongruenze logiche.
  • Sono inammissibili in sede di legittimità le doglianze che, sotto il profilo dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, mirano a rimettere in discussione una valutazione di merito adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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