Cassazione Penale, Sentenza n. 31881/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Pavia per rischio di fuga e reiterazione in relazione a due reati di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (concorso in traffico di stupefacenti). Il ricorso articolava due motivi principali: (1) violazione degli artt. 125, 291‑quater e 292 comma 3‑bis c.p.p. per omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1‑quater, deducendo che il rischio di fuga era strumentale e infondato perché l'indagato era già detenuto per altra causa; (2) violazione degli artt. 125, 274 lett. b) e c) e 292 c.p.p., sostenendo che il pericolo di reiterazione era assente/attenuato per il percorso di reinserimento dell'indagato (ammissione al lavoro esterno, domicilio offerto da terzi) e per il decorso del tempo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la sussistenza del pericolo di fuga, osservando che la detenzione per altra causa non esclude automaticamente il rischio (fine pena fissato a dicembre 2026; permessi di lavoro esterno revocati; assenza di fissa dimora, uso di alias, gravità dei fatti e rete di relazioni criminali) e che il dato della carcerazione non emergeva dagli atti trasmessi al Gip; quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto attuale il periculum libertatis alla luce della continuità e modalità dell'attività illecita, della frequenza e persistenza dell'attività stessa e della mancanza di comportamenti successivi che indichino attenuazione del rischio. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
«fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale»
L'interrogatorio preventivo è la regola prima di disporre la misura; può essere omesso solo se sussiste una delle esigenze cautelari tassative indicate (lett. a) e b) art. 274, o specifiche ipotesi di cui alla lett. c).
art. 292 cod. proc. pen. (comma 3‑bis)
«L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]»
La mancata osservanza dell'obbligo di interrogatorio, quando richiesto dall'art. 291 comma 1‑quater, determina la nullità dell'ordinanza cautelare, salvo che sia dimostrata la sussistenza di una delle eccezioni normative.
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lettere a), b), c))
Le esigenze cautelari previste (pericolo di fuga, pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio) costituiscono le eccezioni che legittimano l'omissione dell'interrogatorio e la misura cautelare; la loro valutazione è essenziale e può legittimare la non applicazione dell'interrogatorio preventivo.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla disciplina degli stupefacenti; indica la gravità dei reati contestati (traffico di droga), elemento rilevante nella valutazione del pericolo di reiterazione e della gravità complessiva.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; il riesame ha natura devolutiva e consente la verifica dei presupposti legittimanti la misura, indipendentemente dalle motivazioni originarie del Gip.
Principio generale di motivazione degli atti giudiziari; invocato per censurare motivazioni ritenute insufficienti o meramente punitive nella decisione cautelare.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i relativi adempimenti di comunicazione/cancelleria dopo la pronuncia sulle spese processuali.
Massime di principio
- La detenzione già in corso non esclude automaticamente il pericolo di fuga: va valutata la residua durata della pena da espiare, i permessi goduti, la presenza di legami stabili (fissa dimora) e elementi concreti come alias o una rete di relazioni che facilitino la sottrazione.
- L'interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. è obbligatorio prima di disporre la misura salvo le eccezioni tassative dell'art. 274; la sua omissione può comportare la nullità dell'ordinanza se non si è in presenza di una valida causa di deroga.
- In sede di riesame il Tribunale esercita un controllo devolutivo pieno sui presupposti della misura: può valutare direttamente l'esistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, non limitandosi alla verifica formale della motivazione del Gip.
- Il concetto di "attualità" del pericolo di reiterazione non equivale a "imminenza": va apprezzato con riferimento alla continuità della condotta criminosa, alla recente presenza di comportamenti o elementi indicativi dell'operatività criminale e alla struttura e frequenza dell'attività illecita.
- Elementi di riabilitazione (domicilio offerto, lavoro esterno, percorso rieducativo) possono attenuare la misura cautelare, ma devono essere valutati insieme alla gravità dei fatti, alla rete criminale e ad altri indici concreti di rischio; il mero decorso del tempo in carcere non è di per sé decisivo.
- Se si sospetta che il Gip abbia omesso l'interrogatorio come "escamotage" per aggirare la norma, la censura è percorribile, ma richiede accertamento concreto che l'eccezione normativa non fosse effettivamente configurabile al momento della decisione.
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