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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25174/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di alcuni terreni ha agito contro il Comune chiedendo il pagamento del prezzo delle aree asseritamente occupate illegittimamente per l’ampliamento del cimitero comunale, nonché il risarcimento del danno da protratta occupazione temporanea illegittima. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata per difetto di legittimazione attiva, sul presupposto che i terreni interessati dall’opera risultavano già ceduti a terzi in forza di contratti di compravendita del 2004 e di altri atti richiamati dai giudici di merito, con conseguente trasferimento anche dei diritti connessi alle aree. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 2697 c.c. e del principio di non contestazione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una ricostruzione probatoria inesistente o travisata, attribuendo ai documenti un contenuto non desumibile dagli atti; 2) ulteriore violazione degli stessi parametri e vizio di motivazione, lamentando un errore nella ricostruzione del petitum e nell’individuazione delle aree effettivamente oggetto della pretesa; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda autonoma di risarcimento del danno per la protratta indisponibilità delle aree. La Suprema Corte ha però ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti, sotto la veste formale di violazioni di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva comunque respinto anche la domanda risarcitoria in modo implicito ma sufficiente, poiché la carenza di titolarità dei beni e dei relativi diritti si estendeva anche agli indennizzi e ai danni collegati all’occupazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le censure relative alla pretesa erronea valutazione delle prove e alla pretesa inesattezza della ricostruzione dell’oggetto del giudizio erano inammissibili, perché sollecitavano un nuovo esame del merito non consentito in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi tipizzati, non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove. Quanto alla doglianza di omessa pronuncia, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva in realtà esaminato e respinto anche la domanda di risarcimento, reputandola assorbita dal difetto di prova sulla titolarità attiva dei beni e dei diritti connessi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e a un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non voler osservare la regola di giudizio o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattenda il principio di libera valutazione della prova nei casi in cui la legge non prevede un diverso criterio; non rileva il mero dissenso sul prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente non ricorre quando la sentenza contenga un apparato argomentativo riconoscibile e coerente, anche se non condiviso dalla parte soccombente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all’asserita motivazione apparente della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che spettava alla società dimostrare la perdurante titolarità attiva del bene e dei diritti azionati.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito, anche sinteticamente o per assorbimento, abbia comunque deciso sulla domanda o sul motivo proposto.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure formalmente di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto; il vizio motivazionale non è proponibile contro una doppia conforme nei limiti richiamati dalla Corte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme di merito, è preclusa la censura della sentenza d’appello per vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del ricorso; la Corte ha applicato il meccanismo previsto per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato quale base per la sanzione ulteriore nei casi di definizione conforme alla proposta; la Corte ha ravvisato le condizioni per applicarla.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che, pur formulata come violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia disatteso un vincolo legale di valutazione della prova; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle risultanze probatorie.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, anche implicitamente o per assorbimento, abbia comunque preso posizione sulla domanda o sul motivo di appello.
  • Chi agisce per il pagamento di un prezzo, di un indennizzo o del risarcimento connessi a un bene deve provare la persistente titolarità del diritto azionato; se i beni e i diritti risultano trasferiti a terzi, viene meno la legittimazione attiva anche rispetto alle pretese accessorie collegate all’occupazione.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato della Cassazione sulla motivazione è ulteriormente limitato e non può trasformarsi in un riesame del merito sotto veste formale di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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