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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35391/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

L'imputato era accusato di avere sostituito la propria persona a quella di un terzo, inducendo in errore la società telefonica mediante la stipulazione telefonica di un contratto per una linea in fibra intestata al terzo, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 20 febbraio 2026, lo aveva assolto per non avere commesso il fatto. Il Procuratore Generale ha ricorso deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato gli indizi: l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare forniti per l'attivazione sarebbero risultati riferibili all'imputato, il quale risiedeva all'indirizzo in cui la linea era stata attivata e aveva ricevuto il dispositivo di trasmissione. Ha sostenuto che tali elementi fossero idonei a fondare l'accusa. La difesa ha chiesto il rigetto. La Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a sollecitare una nuova valutazione degli indizi, evocando genericamente illogicità e contraddittorietà senza individuare uno specifico passaggio motivazionale manifestamente carente o illogico e senza confrontarsi con il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che le censure fossero formulate in fatto e sollecitassero una rivalutazione delle prove riservata al giudice di merito, senza indicare specifiche manifeste illogicità della motivazione. Ha precisato che il ricorso era astrattamente proponibile: per una sentenza inappellabile di proscioglimento relativa a un reato compreso nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., pronunciata dopo il 25 agosto 2024, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione deducendo i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. La decisione assolutoria del Tribunale resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    L’imputato è accusato di avere indotto in errore la società TIM s.p.a, sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di Mauro Manzi, richiedendo con contratto stipulato telefonicamente la linea telefonica in fibra ottica che veniva intestata a quest’ultimo, al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

    La disposizione è richiamata per identificare la contestazione di sostituzione di persona, descritta come sostituzione della propria persona a quella altrui, con induzione in errore e finalità di procurarsi un ingiusto profitto; la Corte non decide nel merito la sussistenza del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, mentre non è, invece, consentito opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari anch’essa logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

    Il vizio di motivazione in cassazione richiede una carenza o illogicità manifesta della motivazione; non consente di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 533 c.p.p.

    Tale disposizione rappresenta il criterio-guida per qualsiasi prospettazione volta a sostenere l’affermazione di responsabilità di taluno in relazione ad una determinata contestazione di reato e avrebbe dovuto essere utilizzata come metodo di validazione delle critiche proposte alla sentenza impugnata.

    La richiesta di riformare un'assoluzione deve misurarsi con il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce parametro per valutare le censure volte a sostenere l'affermazione di responsabilità.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    A seguito della novella dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, infatti, il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Per le sentenze di proscioglimento relative ai reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., la norma esclude l'appello del pubblico ministero.

  • art. 608 c.p.p.

    Il ricorso non è inammissibile rispetto al differente profilo di proponibilità astratta ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. poiché anzi è l’unico mezzo di impugnazione consentito nel caso di specie, in quanto il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, quale è la sentenza in esame.

    Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro la sentenza inappellabile; nel caso deciso, il ricorso era quindi astrattamente consentito, pur essendo poi inammissibile per la genericità e la natura fattuale delle censure.

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    La parte pubblica può proporre, invece, ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – quale quello di cui all’art. 494 cod. pen. - pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge n. 114 del 2024 citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., in mancanza di una previsione limitativa in tal caso.

    Per i proscioglimenti relativi ai reati elencati nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. e pronunciati dopo il 25 agosto 2024, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione non consente una nuova lettura degli elementi di fatto né la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito con una ricostruzione alternativa; il ricorrente deve indicare una carenza o illogicità manifesta e individuare con precisione il passaggio motivazionale censurato.
  • La mera affermazione che una conclusione probatoria sia incoerente o che gli indizi siano sufficienti non integra un vizio di legittimità se il ricorso non spiega puntualmente in che modo la motivazione sia manifestamente illogica o carente.
  • Le censure volte a ottenere l'affermazione della responsabilità dopo un'assoluzione devono confrontarsi con il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Per i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento, ma può ricorrere per cassazione contro quelle pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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