Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22188/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Alcune società agricole avevano impugnato cumulativamente dinanzi al giudice tributario più cartelle di pagamento relative a contributi consortili per l’anno 2014, riferite a immobili di rispettiva proprietà. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in accoglimento dell’appello del consorzio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo originario ritenendo che emergessero diversità fattuali tra le posizioni dei contribuenti, con riferimento ai diversi indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare dei contributi. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 103 c.p.c., per avere la CTR escluso l’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nonostante la decisione dipendesse da questioni identiche; 2) violazione degli artt. 103 c.p.c. e 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso solo perché le cartelle recavano importi diversi calcolati con differenti indici economici e idraulici.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando l’orientamento secondo cui, nel processo tributario, in assenza di una disciplina specifica sul cumulo dei ricorsi, si applica l’art. 103 c.p.c.; è quindi ammissibile il ricorso congiunto di più soggetti anche contro distinti atti impositivi quando esso investa identiche questioni di fatto e di diritto, la cui soluzione sia comune. La Corte ha precisato che la diversità delle singole posizioni fattuali non esclude di per sé il cumulo soggettivo, potendo semmai giustificare la separazione delle cause. Nel caso concreto, le cartelle avevano contenuto sostanzialmente identico e i ricorsi si fondavano su questioni comuni (difetto di motivazione, mancanza dei presupposti per la presunzione di beneficio, assenza di prova di interventi di bonifica, mancanza di regolare perimetro di contribuenza). La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 103 c.p.c.

    nel processo tributario è applicabile in tema di litisconsorzio facoltativo/cumulo soggettivo; consente il ricorso congiunto di più soggetti contro distinti atti quando le cause presentino questioni comuni da cui dipenda la decisione

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    norma invocata come vizio di violazione di legge per la declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    norma invocata come vizio processuale relativo alla pronuncia di inammissibilità del ricorso collettivo

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario individua ipotesi di litisconsorzio tributario quando l’atto impositivo è unitario e coinvolge una pluralità di soggetti su elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione

  • art. 26 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti tra le norme che disciplinano il rito tributario e il cumulo

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti tra le norme che disciplinano il rito tributario e il cumulo

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    rinvia al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti di compatibilità, consentendo l’applicazione dell’art. 103 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, in mancanza di una disciplina speciale sul cumulo delle azioni, trova applicazione l’art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo, sicché il ricorso congiunto di più contribuenti è ammissibile quando le controversie dipendano da questioni identiche di fatto e di diritto.
  • La diversità degli importi contestati o di alcuni indici di quantificazione non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso cumulativo; essa può al più rilevare ai fini della separazione delle cause, se le questioni comuni restano prevalenti.
  • Nel processo tributario, la nozione di litisconsorzio ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 è autonoma rispetto all’art. 102 c.p.c. e ricorre quando l’atto impositivo è unitario e la controversia riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione.
  • Per negare l’ammissibilità di un ricorso collettivo-cumulativo non è sufficiente richiamare genericamente differenze fattuali tra le posizioni dei contribuenti, occorrendo dimostrare l’assenza di reali questioni comuni idonee a sorreggere la trattazione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.